RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 4 OTTOBRE 2018, N. 44104/2018 RICORRENTE P.M. in proc. C. REATI CONTRO LA P.A. Abuso d'ufficio - Permesso di costruire illegittimo - Momento consumativo - Prescrizione. Il momento consumativo del reato di abuso d'ufficio consistente nell'emanazione di un permesso di costruire illegittimo coincide con l'emanazione dell'atto stesso, perché in tale momento si compie la condotta del pubblico ufficiale e si verifica l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato. Da tale data inizia a decorrere, pertanto, il termine di prescrizione. Il permesso di costruire, sebbene effettivamente suscettibile, una volta rilasciato, di generare un eventuale ulteriore incremento del patrimonio del destinatario tramite l'esecuzione dei lavori autorizzati o il trasferimento del bene immobile divenuto edificabile a terzi, costituisce già di per sé una voce attiva nell'ambito della situazione giuridica soggettiva dell'interessato, perché il riconoscimento dell'edificabilità di un terreno attribuisce a tale terreno una nuova possibilità di messa a reddito, che ne determina un fisiologico incremento di valore in relazione alle ampliate opportunità di suo utilizzo. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 4140/17, CED 272113. SESTA SEZIONE 3 OTTOBRE 2018, N. 43903/2018 RICORRENTE M. REATI CONTRO LA P.A. Rifiuto di atti d'ufficio - Mancato deposito da parte del giudice di provvedimenti, nonostante i ripetuti solleciti. Integra la fattispecie di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p. la condotta del magistrato che, avendo piena consapevolezza del proprio contegno omissivo rispetto al dovere di redigere un provvedimento giudiziario anche per le sollecitazioni scritte ricevute, ometta di provvedere, quando il diniego di adempimento non trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione gravante su di lui. Nella pronunzia si valorizza il fatto che il magistrato non aveva neanche attivato quelle iniziative previste dall'ordinamento giuridico che gli avrebbero consentito di fruire di maggior tempo per provvedere, nè aveva rappresentato una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, quantomeno al momento dei ripetuti solleciti, come sarebbe stato fisiologico e doveroso da parte sua fare, se di oggettiva impossibilità si trattava. Si richiamano principi generali già affermati, tra le altre, da Sesta Sezione, n. 36674/15, CED 264668. QUARTA SEZIONE 3 OTTOBRE 2018, N. 43852/2018 RICORRENTE P.M. in proc. B ed altro INFORTUNI SUL LAVORO. Omicidio colposo - Incidenza della condotta della vittima sul nesso di causalità. In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Non integra il 'comportamento abnorme', idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo, che il garante è chiamato a governare. La pronunzia, che incentra l'attenzione sulla c.d. concretizzazione del rischio che la norma cautelare mira a scongiurare e sulla persona che tale rischio è chiamato a governare, si inserisce nel solco dominante della giurisprudenza cfr. Quarta Sezione, n. 15124/16, CED 269603 . TERZA SEZIONE 3 OTTOBRE 2018, N. 43649/2018 RICORRENTE B. GIUDIZIO. Richiesta di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore - Condizioni di ammissibilità - Valutazione comparativa del giudice. Non è manifestamente illogica né errata, essendo anzi conforme ai principi desumibili dall'art. 132- bis disp. att. c.p.p., la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore che adduca concomitante impegno professionale quando il processo riguardi imputato detenuto in custodia cautelare e sia stata invece accordata preferenza alla trattazione di procedimenti in cui tale situazione non ricorra, né ricorrano altre situazioni di priorità indicate nella citata disposizione o altrimenti ricavabili da norme di legge. La pronunzia in rassegna specifica che il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza Richiama, inoltre, principi recentemente riaffermati, secondo cui in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio tempestiva prospettazione dell'impedimento rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio , il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 23764/17, CED 270330.