RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 4 SETTEMBRE 2018, N. 39913/2018 RICORRENTE B. ed altri. REATI CONTRO LA P.A Abuso di ufficio - Rilevanza penale della c.d. raccomandazione. La semplice raccomandazione , anche se proveniente da pubblico ufficiale, non configura per ciò solo un'ipotesi di concorso nel reato, ma ciò solo in assenza di ulteriori comportamenti positivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, a condizione quindi che la raccomandazione non abbia un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale resta libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento. Nel caso esaminato, si è ritenuto che si fosse al di là della mera raccomandazione, essendosi trattato di segnalazioni insistenti, rivolte dall'imputata ad un suo dipendente nell'ambito del pubblico ufficio dalla stessa diretto, che avevano avuto piena idoneità causativa nella realizzazione del reato commesso. La pronunzia reitera principi consolidati. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 35661/05, CED 232073. SEZIONI UNITE 3 SETTEMBRE 2018, N. 39608/2018 RICORRENTE B. MISURE DI PREVENZIONE. Confisca di prevenzione - Creditori su beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione a cui non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Obbligo a pena di decadenza di presentare domanda di ammissione del credito anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni previste dalla disciplina transitoria dettata con legge 24 dicembre 2012, n. 228. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata e ciò, perché il termine di decadenza previsto dai richiamato comma 199 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206. L'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. La pronunzia, risolvendo il contrasto, prende le distanze dall'indirizzo maggioritario cfr., tra le altre, Prima Sezione, n. 20479/16, CED 266891 , particolarmente rigoroso, secondo cui, ai fini della decadenza, rileva il mero decorso del termine di 180 giorni, decorrente dall'entrata in vigore della l. n. 228/2012, oppure, per i beni confiscati successivamente, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo. Non aderisce, peraltro, neanche alla soluzione prospettata nell'ordinanza di rimessione Prima Sezione, ordinanza del 16.11.2017 , secondo cui la decadenza non può prescindere dall'adempimento da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dei prescritti obblighi di comunicazione. TERZA SEZIONE 31 AGOSTO 2018, N. 39339/18 RICORRENTE R. ed altro. REATI EDILIZI. Opera realizzata in assenza di permesso di costruire - Sanatoria condizionata all'adeguamento allo strumento urbanistico - Illegittimità. Deve escludersi la possibilità della c.d. sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, poiché tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi, in quanto l'art. 36 d.P.R. 380/01 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 51013/15, CED 266034.