RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 24 AGOSTO 2018, N. 38907/2018 RICORRENTE E. DIBATTIMENTO. Immutabilità del Giudice - Consenso del difensore all'utilizzo delle prove assunte dinanzi a collegio giudicante diversamente composto - Irrevocabilità. E' irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite dinanzi a collegio diversamente composto, mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore all'udienza precedente a quella di effettivo mutamento della persona del giudicante impegno a prestare il consenso alla lettura , e non rileva la nomina di un nuovo difensore sulla validità ed irrevocabilità del detto consenso. Sulla irrevocabilità del consenso la pronunzia riafferma principi consolidati in tema di irrevocabilità dei negozi processuali, anche se unilaterali. La novità è rappresentata dall'aver ritenuto efficace e non revocabile anche il 'consenso preventivo', questione che il precedente citato nella motivazione Quinta Sezione, numero 43171/12, CED 253780 aveva solo lambito. TERZA SEZIONE 24 AGOSTO 2018, N. 38882/2018 RICORRENTE D. REATI IN MATERIA DI LAVORO. Violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza - Consenso del lavoratore - Non esclude il reato. Il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma scritta od orale prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 4 l. numero 300/1970, l’installazione di apparecchiature deve essere sempre preceduta da una forma di codeterminazione accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo collettivo non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa Direzione territoriale del lavoro che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. Tale procedura, dettagliatamente prevista dal legislatore trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato. La diseguaglianza di fatto, e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa è da ritenersi inderogabile. La pronunzia, pregevolmente motivata, afferma un principio controverso. Conforme Terza Sezione, numero 22148/17, CED 270507. Difforme Terza Sezione, numero 22611/12, CED 253060. PRIMA SEZIONE 20 AGOSTO 2018, N. 38652/2018 RICORRENTE D. IMPUGNAZIONI. Restituzione in termini - Imprevista omissione dell'avvocato difensore - Non costituisce caso fortuito o forza maggiore. Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. Principio non pacifico. La pronunzia si inserisce nel solco dell'orientamento maggioritario cfr. Seconda Sezione, numero 16066/15, CED 26376101 . Contra Seconda Sezione, numero 31680/11, CED 250747. SESTA SEZIONE 14 AGOSTO 2018, N. 38619/2018 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA P.A. Peculato - Ente privato delegato alla riscossione di imposte - Incaricato di pubblico servizio. In materia di rapporti tra l'ente pubblico impositore, Equitalia, ed Ente Poste, delegato alla riscossione, l'addetto a ricevere il pagamento del tributo anche nell'ambito del servizio cd. bancoposta, esercitato dall'ente di appartenenza, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in considerazione della connotazione pubblicistica dello specifico servizio svolto. Tale attività si caratterizza, infatti, per la diretta inerenza al preminente interesse generale alla corretta riscossione delle entrate tributarie dell'ente impositore. Integra pertanto il delitto di peculato la condotta dell'addetto al servizio che ometta di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della suddetta funzione di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna, prima che l'esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che a tali somme non può essere data una diversa destinazione, né può disporsi delle stesse per uso personale. La pronunzia reitera principi affermati in materia di riscossione delle tasse automobilistiche mediante delega a favore di soggetti privati come tabaccai e agenzie automobilistiche cfr. Sesta Sezione, numero 28974/13, CED 255630 .