RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 31 LUGLIO 2018, N. 36930/2018 RICORRENTE P.C. in proc. A. ed altri PARTE CIVILE. Sentenza di assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato' - Impugnazione della parte civile - Ammissibilità. La parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato”, che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito, perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio. E, invero, con la costituzione di parte civile la persona offesa manifesta la sua volontà di collegare l'azione risarcitoria all'accertamento del fatto effettuato in sede penale, ed assorbe lo statuto processuale previsto dal codice di procedura penale che, all'art. 576 c.p.p. prevede un generale diritto di impugnazione della parte civile. Tale diritto non patisce alcuna limitazione in relazione alla formula di assoluzione, nulla rilevando le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 c.p.p., che non incidono sulla estensione del diritto alla impugnazione, ma operano sul piano dell'efficacia del giudicato penale nel processo civile, chiarendo che la formula assolutoria fondata sulla rilevata carenza dell'elemento soggettivo non limita l'accertamento della responsabilità aquiliana. La pronunzia, che sembra inserirsi nel solco tracciato da Sezioni Unite numero 40049/08, CED 240814, afferma un principio controverso a cui si contrappone, da un lato, quello che ritiene inammissibile per carenza d'interesse l'appello della Parte Civile, proprio perché la formula assolutoria in questione salvo che si riferisca all'esistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non ha effetto preclusivo nel giudizio civile cfr. per tutte Terza Sezione, numero 24589/2017, CED 270053 dall'altro quello che, al contrario, fonda la legittimazione sul presupposto della unitarietà della giurisdizione e sull'assunto non confortato dalla lettera dell'art. 652 c.p.p. che l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa anche quando l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali ed a quelli civili cfr. tra le altre, Sesta Sezione, numero 36804/18, depositata lo stesso 31 luglio 2018 . SECONDA SEZIONE 31 LUGLIO 2018, N. 36928/2018 RICORRENTE M. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Estorsione - Differenza rispetto al reato di ragion fattasi - Effetto costrittivo sulla vittima. Il delitto di estorsione copre anche le condotte costrittive finalizzate a soddisfare un preteso diritto ogni volta che tale azione si risolva nell'annichilimento della capacità reattiva della vittima, effetto non previsto dalla fattispecie decritta nell'art. 393 c.p. che si limita a punire l’ uso , a fini esclusivamente persuasivi, della violenza o della minaccia. La giurisprudenza di legittimità è divisa sui criteri differenziali tra le due fattispecie. Secondo una prima opzione il discrimine va rinvenuto nel livello di gravità dell'azione minatoria che, ove particolarmente intensa, giustifica il riconoscimento dell'estorsione cfr. Seconda Sezione, numero 33712/17, CED 270425 secondo altra interpretazione l'elemento differenziale va rinvenuto esclusivamente nell'elemento soggettivo tra le altre, Seconda Sezione, numero 23765/15, CED 264106 in alcune sentenze si ritiene che il reato previsto dall'art. 393 c.p. debba essere classificato come reato di mano propria configurabile solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto Seconda Sezione, numero 46288/16, CED 268360 in altre si valorizza, nell'ottica dell'estorsione, la direzione violenta della condotta nei confronti di persone estranee al rapporto contrattuale Seconda Sezione, numero 5092/2018, CED 272017 . La pronunzia in rassegna individua nell' effetto costrittivo la chiave ermeneutica per la corretta distinzione tra le due fattispecie, precisando che la capacità assorbente dell'art. 629 c.p. non viene meno se si valorizza l' elemento del profitto ingiusto , o il fatto che la condotta tipica venga posta in essere da persona diversa dal titolare del diritto, o che la direzione dell'azione violenta venga rivolta a persone estranee al rapporto contrattuale si tratta, invero, di circostanze che rappresentano, tutte, significativi indicatori della valenza costrittiva dell'azione. QUARTA SEZIONE 31 LUGLIO 2018, N. 36759/2018 RICORRENTE M. CIRCOLAZIONE STRADALE. Sanzione amministrativa accessoria nel caso di morte o lesioni personali - Revoca o sospensione della patente di guida - Presupposti. Il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dello stesso articolo, quale introdotto dalla legge 23 marzo 2016, numero 41, in quanto i primi tre valgono da norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge numero 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida. La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590- bis c.p , che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione opera per gli altri casi previsti in cui si verificano danni alla persona come, ad esempio, nei casi di cui all'art. 9- ter , comma 2, del codice della strada, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali. La pronunzia propone una interpretazione 'correttiva' dell'art. 222 cod. strad. rispetto alla quale si pongono problemi di coordinamento tra la sanzione accessoria della sospensione e quella della revoca della patente di guida. Non risultano precedenti in termini.