RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 13 LUGLIO 2018, N. 32170/2018 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PERSONA. Adescamento di minori - Connotazioni del reato - Compatibilità costituzionale. Con l'introduzione dell'art. 609- undecies c.p. si criminalizzano le condotte di vitctim seiection , friendship forming stage , risk assesment stage , exclusivìty stage , ossìa tutte le condotte attraverso cui l'agente, spinto dal movente sessuale seleziona la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, mentre la fase finale - il c.d. sexual stage con cui l'agente esercita sul minore pressioni finalizzate all'incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo - resta ricompresa nell'ambito del tentativo del reato a sfondo sessuale di volta in volta considerato. Attualmente, pertanto, l'ordinamento penale interno presenta un doppio livello di tutela da un lato si puniscono a titolo di adescamento di minore i suddetti atti preparatori dall'altro si puniscono a titolo di tentativo le condotte appena preliminari rispetto al compimento del reato-scopo. La clausola di riserva contenuta nella disposizione in esame comporta l'assorbimento del reato di adescamento nei casi in cui la condotta contestata integri gli estremi del reato-fine, anche solo nella forma tentata. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di cui all'art. 609- undecies c.p., perché la sua previsione è rispettosa tanto del principio di offensività, quanto del principio di determinatezza ed è conseguentemente compatibile con il principio di rieducazione della pena, perché punisce con una cornice edittale equa e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 12 LUGLIO 2018, N. 32028/2018 RICORRENTE S. REATO. Aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - Connotazioni. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevista dall'art 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205, ricorre anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'aggressione fisica, in uno con le frasi che l'avevano accompagnata erano chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale. Conforme, Quinta Sezione, n. 13530/17, CED 269712. TERZA SEZIONE 10 LUGLIO 2018, N. 31377/2018 RICORRENTE P. DIFENSORE . Impedimento del Difensore - Impossibilità di designare un sostituto - Volontà contraria dell'assistito - Irrilevanza. Nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno difensivo, non può ritenersi circostanza ostativa alla designazione di un sostituto la mancata autorizzazione a ciò da parte del soggetto patrocinato ciò in quanto deve ritenersi che la eventuale designazione di un sostituto rientri fra le scelte caratterizzate dalla discrezionalità tecnica del difensore in relazione alle quali il difeso non ha alcuna facoltà di interlocuzione nel merito, potendo questi esclusivamente, in caso di insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale da parte del difensore, revocare tale mandato e sostituire il mandatario con altro professionista, essendogli, invece, precluso esercitare un potere di sindacato o, peggio ancora, di divieto con riferimento alle singole scelte professionali da quello prese. Non risultano precedenti in termini. PRIMA SEZIONE 10 LUGLIO 2018, N. 31322/2018 RICORRENTE P. MISURE DI PREVENZIONE. Violazione delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale - Divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Irrilevanza penale. L'inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra il reato previsto dall'alt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Invero, l'attuale orientamento giurisprudenziale, che pur riconoscendo che la nozione di pubblica riunione sia suscettibile di interpretazioni variabili, ritiene superabile il deficit di certezza affidandosi alla ratio della fattispecie in esame, non convince in quanto è espressione di una inversione logico-giuridica per effetto della quale la ratio giustificatrice della fattispecie assurge ad elemento integrativo di quest'ultima. Il risultato è un precetto penale che si atteggia in termini incerti ed imprecisi demandando di fatto alla discrezionalità del giudice il compito di colmare il vuoto di determinatezza della norma e in particolare di un elemento costitutivo del reato quale è la pubblica riunione . La pronunzia richiama espressamente la soluzione adottata da Sezioni Unite, n. 40076/17 CED 270496, in ordine all'obbligo estremamente generico di vivere onestamente e rispettare le leggi . Contra, tra le altre, Prima Sezione, n. 15870/15, CED 263320, tutte precedenti all'arresto delle Sezioni Unite.