RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 5 LUGLIO 2018, N. 30401/2018 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente - Delitto di auto riciclaggio - Quantificazione dell'importo. Interferenze con il reato presupposto. Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In particolare, ove il reato presupposto sia quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è del tutto evidente che la somma costituente il profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto - già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12- bis , d.lgs. n. 74/2000 - non può nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perché non può essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 648- ter c.p., può essere solo ed esclusivamente il profitto ricavato dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dall'illecito tributario, quale reato presupposto. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 5 LUGLIO 2018, N. 30355/2018 RICORRENTE S. GIUDIZIO. Prova dichiarativa - Testimonianza dell'investigatore delegato dalla compagnia assicurativa su quanto riferitogli dal soggetto poi indagato ed imputato - Utilizzabilità. Le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività d'investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall'art. 391- bis c.p.p Il conferimento dell'incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all'investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l' attività di investigazione preventiva dall'art. 391- nonies c.p.p Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all'investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 38149/15, CED 264972.