RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 LUGLIO 2018, N. 29847/2018 RICORRENTE I. ed altro MISURE DI PREVENZIONE. Sequestro e confisca di prevenzione - Cessione del credito ipotecario sull'immobile sottoposto alla misura - Tutela del cessionario - Condizioni e limiti. Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell' ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. La pronunzia risolve un rilevante contrasto interpretativo. Secondo un primo indirizzo, la posteriorità della cessione del credito rispetto al sequestro preclude di per sé al cessionario l'ammissione del credito cfr., per tutte, Seconda Sezione, n. 38821/17, CED. 271181 . L'opposto orientamento valorizza il dato normativo la disciplina prevista dall'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 appare testualmente riferita al credito, oggettivamente considerato, e non alla posizione creditoria del terzo. Ciò che rileva è l'anteriorità del diritto di credito rispetto al vincolo e non le successive vicende di esso. Per cui la cessione del credito intervenuta in epoca posteriore al sequestro non ne esclude per ciò solo l'ammissione cfr. per tutte, Sesta Sezione, n. 39368/17, CED 271194 . Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento, specificando, tra l'altro, che sotto il profilo civilistico deve escludersi che la cessione del credito dia luogo ad una novazione dell'obbligazione, atteso che prevede che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori. Per effetto della cessione si verifica dunque unicamente la sostituzione al creditore originario del creditore cessionario, che si limita a subentrare nella stessa posizione giuridica del primo, comprendente, ove sussista in concreto, l'anteriorità del credito al sequestro. Ciò rileva anche sotto il profilo della buona fede, che deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario. Tale conclusione, comporta che il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede, nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto. PRIMA SEZIONE 3 LUGLIO 2018, N. 29829/2018 RICORRENTE M. REATI IN MATERIA D' IMMIGRAZIONE. Locazione di immobile a straniero privo di permesso di soggiorno - Natura del reato - Responsabilità del locatore nel caso di sublocazione del conduttore ad immigrati clandestini - Presupposti. Il delitto descritto nell'art. 12, comma 5- bis , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha natura istantanea e si perfeziona, quanto alla locazione di immobile o di parte di esso , nel momento in cui, per effetto dell'incontro dei consensi rispettivamente espressi dallo straniero privo di permesso di soggiorno e dal titolare proprietario o conduttore della facoltà di locare ovvero di sublocare un immobile, si conclude ovvero si rinnova il contratto di locazione relativo a tale bene senza che sia necessario che il conduttore ovvero il subconduttore abbia acquisito la detenzione qualificata dell'immobile ed abbia iniziato a pagare il canone pattuito con la conseguenza che tali eventi costituiscono mero effetto, perdurante nel tempo, della commissione del reato. Ai fini della configurabilità del concorso del locatore nel fatto del conduttore che nell'immobile oggetto del contratto dia alloggio, al fine di trarne profitto, a stranieri privi di permesso di soggiorno, non è sufficiente la mera consapevolezza del locatore di tale illecita destinazione, non accompagnata dalla partecipazione al profitto tratto dal conduttore, dal momento che non sussiste, per il locatore di immobile per un canone la cui misura risponda ai valori di mercato, l'obbligo di impedire la destinazione illecita impressa al bene dal conduttore nel corso dello svolgimento del rapporto ovvero di denunciare il fatto ai sensi dell'art. 364 c.p Non risultano precedenti in termini.