RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 8 GIUGNO 2018, N. 26230/18 RICORRENTE P. PENA. Sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria - Condizioni economiche disagiate - Irrilevanza. La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Nell'esercizio del potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. Principio consolidato dopo Sezioni Unite, n. 24476/10, CED 247274 cfr. tra le altre Sesta Sezione, n. 36639/14, CED 260333. SECONDA SEZIONE 7 GIUGNO 2018, N. 25946/2018 RICORRENTE D. REATO. Danneggiamento - Cose esposte alla pubblica fede. La ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto. Ne consegue che integra un'ipotesi di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa. L'eventuale presenza di videocamere poste a tutela dell'abitazione non esclude la ricorrenza della aggravante in parola, poiché l'integrità dell'accesso è affidata al rispetto altrui e la temporanea vigilanza non può escludere la maggiore vulnerabilità di un bene necessariamente esposto al pubblico. Conforme, Prima Sezione, n. 8634/2018, CED 27241201. PRIMA SEZIONE 6 GIUGNO 2018, N. 25535/2018 RICORRENTE A. REATO. Aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p. - Motivi futili. In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale. La pronunzia aderisce al consolidato indirizzo secondo cui, da un lato, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione è necessario procedere all'identificazione della natura e della valenza della ragione giustificatrice l'azione delittuosa, influenzata nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall'educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali -senza che sia possibile fare ricorso ad un comportamento medio dell'uomo comune- dall'altro, non possono trovare riconoscimento, agli specifici fini di negare l'aggravante, le esigenze religiose o culturali dell'agente quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico. Cfr. Prima Sezione, n. 11591/15, CED 266559. TERZA SEZIONE 5 GIUGNO 2018, N. 24995/18 RICORRENTE O. MISURE CAUTELARI . Arresti domiciliari - Autorizzazione a svolgere attività lavorativa - Presupposti. La situazione di grave indigenza, in cui deve necessariamente trovarsi il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, affinché possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ad assentarsi dal luogo ove questi gli sono applicati per il tempo strettamente necessario per esercitare altrove un'attività lavorativa, pur dovendo essere valutata con particolare rigore, non può, tuttavia, ritenersi coincidente con una situazione di una situazione di totale impossidenza tale che essa non consenta neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, dovendo, viceversa, ritenersi integrata, nei casi in cui le condizioni reddituali del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari non gli consentano, in assenza dei proventi rivenienti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla quale è stata chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione ed istruzione, non necessariamente solo scolastica, propria e dei soggetti da lui economicamente dipendenti, alle spese connesse alla possibilità che tali soggetti, ove non diversamente inibito, debbono avere di comunicare e relazionarsi con gli altri, alle esigenze connesse con il mantenimento ovvero il ristabilimento della salute, quest'ultima complessivamente intesa e non solo come l'affrancamento dalle malattie fisiche nella fase acuta. Conformi, Seconda Sezione n. 53646/16 e 12618/15, non mass. Per una interpretazione più restrittiva, Seconda Sezione, n. 8276/18 non mass.