RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 18 APRILE 2018, N. 17536 RICORRENTE P.C. IN PROC. R ED ALTRO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Omissione di atti d'ufficio Necessità che la richiesta dell'interessato abbia le connotazioni della diffida. La richiesta scritta di cui all'art. 328, comma 2, c.p., rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne deriva che il reato non è configurabile quando la richiesta non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto. Seppure, quindi, non siano necessarie frasi che riproducano pedissequamente la formulazione della legge in termini di diffida e messa in mora , il contenuto della richiesta deve essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta e la sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina del procedimento amministrativo, circa le conseguenze in ipotesi di non evasione o mancata risposta nei termini. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 40008/10, CED 248531 QUARTA SEZIONE 18 APRILE 2018, N. 17426 RICORRENTE P. GRATUITO PATROCINIO Reddito computabile ai fini dell'ammissione del gratuito patrocinio Reddito di familiari fiscalmente a carico, ma non conviventi Irrilevanza. La nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente. Nella motivazione si precisa che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. In termini, Quarta Sezione, n. 33428/14, CED 261565 III SEZIONE 16 APRILE 2018, N. 16695 RICORRENTE S. ed altri MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo su beni appartenenti a terzi Rimedi a tutela del proprietario. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l'appello ex art. 322 bis , c.p.p., in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa. La pronunzia ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa dal Tribunale del riesame, precisando che solo dopo il passaggio in giudicato della confisca, il terzo sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’art. 676 del codice di rito. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 20685/17, CED 270066 I SEZIONE 16 APRILE 2018, N. 16958 RICORRENTE E. DIFENSORE Imputato non più assistito da difensore Obbligo del Giudice di nominare un difensore di ufficio Inosservanza Nullità assoluta Eccezioni. Una volta venuto meno per qualunque causa il difensore originariamente preposto, il giudice deve designare un difensore di ufficio all'imputato che non provveda ad autonoma nomina fiduciaria. La sostituzione, ex art. 97, comma 4, c.p.p., può essere in tal caso giustificata soltanto allorché alla designazione di cui sopra non si sia potuto tempestivamente provvedere rispetto all'incombente da realizzare esaurito il quale, la nomina ex art. 97, comma 1, del codice torna doverosa. L'inosservanza di tale precetto da parte del giudice, e quindi il fatto di avere questi viceversa nominato di volta in volta, in relazione ai successivi sviluppi della fase processuale, un sostituto difensore sempre diverso, scelto soltanto sulla base del criterio della pronta reperibilità, non assicura l'indispensabile stabilità del rapporto con l’imputato, sì da ingenerare nullità da radicale negazione del concetto stesso di equo processo . Nella motivazione si precisa che a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi, nel caso di nomina formalmente effettuata ex art. 97, comma 4, c.p.p., quando il difensore così individuato avesse assicurato la continuità della difesa per le successive udienze. In tale peculiare ipotesi, invero, non sarebbe messa in crisi l'effettività della difesa ed andrebbe esclusa ogni nullità. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 13660/11, CED 250164. Contra, isolatamente, Quinta Sezione, n. 3094/15, CED 266052