RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 3 APRILE 2018, N. 14776/2018 RICORRENTE B.M. ed altri OMICIDIO. Trattamento medico chirurgico per finalità estranee alla tutela della salute - Decesso del paziente - Omicidio colposo – Esclusione - Omicidio volontario - Dolo eventuale - Connotazioni. In caso di morte del paziente, che costituisca conseguenza causale diretta di un trattamento medico-chirurgico, che abbia provocato coscientemente un'inutile mutilazione, posto in essere per fini estranei alla tutela della salute della vittima, siano essi di natura lucrativa, scientifica, dimostrativa, didattica, esibizionistica, non può trovare alcuno spazio applicativo la fattispecie dell'omicidio colposo ex art. 589 c.p., ma il titolo di reato al quale deve essere ricondotta la responsabilità degli imputati è rappresentato alternativamente dall'omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. oppure, nel caso di accertata esistenza dell' animus necandi , dall'omicidio volontario ex art. 575 c.p L'accertata sussistenza del dolo di lesioni personali, conseguente all'assoluta mancanza di giustificazione e legittimazione medico-chirurgica dell'intervento operatorio causativo dell'evento mortale, se è destinata ad assumere ex se rilevanza decisiva agli effetti dell'integrazione del delitto di cui all'art. 584 c.p., non può tuttavia comportare alcuna attenuazione dell'onere della prova sul punto relativo alla sussistenza dell'ulteriore elemento psicologico rappresentato dal dolo omicidiario, necessario a connotare il più grave titolo di reato ex art. 575 c.p. che esige la rigorosa dimostrazione che il medico-chirurgo si sia rappresentato e abbia voluto, quantomeno coi caratteri richiesti dalla figura del dolo eventuale, l'evento mortale come conseguenza della propria azione e condotta operatoria. In tale ottica, però, non è sufficiente la mera accettazione del rischio che l'evento si verifichi, essendo necessario - quale elemento dirimente tipico del dolo, anche nella sua forma eventuale - l'esistenza di un atteggiamento psichico che riveli l'adesione dell'agente all'evento, per il caso che esso si verifichi come conseguenza, anche non direttamente voluta, della propria condotta nella scelta di agire del soggetto deve essere ravvisabile, dunque, una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che costituisca espressione di una manifestazione, sia pure indiretta, di volontà. La pronunzia ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario, a carico di due medici, per vizio di motivazione in ordine al dolo omicidiario, richiamando i principi affermati, in tema di dolo eventuale, da Sez.Un. n. 38343/14, CED 261105. PRIMA SEZIONE 3 APRILE 2018, N. 14783/2018 RICORRENTE L. ed altri REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta per distrazione - Concorso degli amministratori senza deleghe gestorie - Condizioni. Ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria la prova che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell'evento illecito. Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l'attivazione del potere informativo di cui all'alt. 2381, ultimo comma, c.c. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 32352/14, CED 261938. SEZIONI UNITE 3 APRILE 2018, N. 14800/2018 RICORRENTE P.G. in proc. T. GIUDIZIO DI APPELLO. Sovvertimento in appello della sentenza di condanna - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione. Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha ¡'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'alt. 603 cod. proc. pen. è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionate giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado. La pronunzia sviluppa, essenzialmente, i principi affermati da Sez. Un., n. 27620/16, CED 267487 Sez.Un., n. 18620/17. In senso contrario si era pronunziata, isolatamente, Seconda Sezione, n. 41571/17, CED 270750