RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 26 MARZO 2018, N. 13996/2018 RICORRENTE C. REATO. Vizio parziale di mente - Dolo specifico - Possibili interferenze. Se, in linea di principio, non vi è alcuna incompatibilità fra il vizio parziale di mente e la sussistenza del dolo generico o del dolo eventuale, più problematica, e comunque necessariamente oggetto di una più approfondita verifica, è la compatibilità fra la seminfermità mentale ed il dolo specifico, essendo questo, evidentemente, caratterizzato da una più raffinata forma di volizione che trascende i soli limiti della condotta e dell'evento naturalisticamente inteso come tipica ed ordinaria conseguenza di detta condotta. La pronunzia, dopo aver dato atto che il reato di cui all'art. 609- quinquies , comma 1, c.p., è caratterizzato dalla necessità che la condotta da esso descritta compimento di atti sessuali, comprese le condotte onanistiche o di mero esibizionismo degli organi genitali, in presenza di persona avente età inferiore ad anni 14 sia posta in essere al fine di fare assistere ad essa il soggetto infraquattoridicenne, ha annullato la sentenza della Corte territoriale, per vizio di motivazione. Ciò in quanto la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della circostanza che il prevenuto era stato ritenuto soggetto affetto da psicosi caratterizzata da alterazioni del pensiero ad impronta delirante persecutoria, con allucinazioni di tipo auditivo, non aveva svolto alcun tipo di verifica in ordine alla compatibilità fra tale stato personale e la particolare forma di dolo previsto per il reato in contestazione, essendosi. Non esistono precedenti massimati. SECONDA SEZIONE 27 MARZO 2018, N. 14160/2018 RICORRENTE P. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Estorsione - Differenza rispetto al reato di ragion fattasi - Possibilità di ricorrere al giudice - Esecuzione coattiva. Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi sul ricavato della vendita del credito che vanta, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre ai giudice al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente. La pronunzia specifica che il prevenuto, sicuramente, avrebbe potuto rivolgersi al giudice civile per farsi riconoscere il credito vantato e, quindi, ottenere un titolo esecutivo da far valere nei confronti della persona offesa. Ma, altrettanto sicuramente, non avrebbe mai potuto adire il giudice civile al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente al fine di soddisfarsi sul ricavato della vendita. Non esistono precedenti in termini. QUARTA SEZIONE 30 MARZO 2018, N. 14663/2018 RICORRENTE F. CIRCOLAZIONE STRADALE. Incidente stradale con decesso della vittima - Condotta di guida gravemente sconsiderata - Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente. Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si é verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali a la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa b la personalità e le pregresse esperienze dell'agente c la durata e la ripetizione dell'azione d il comportamento successivo al fatto e il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali f la probabilità di verificazione dell'evento g le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione h il contesto lecito o illecito in cui si é svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento c.d. prima formula di Frank . La pronunzia, nel richiamare ed applicare in materia di reati nell'ambito della circolazione stradale, i principi espressi dalle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, ha escluso che potesse ipotizzarsi il dolo eventuale in un caso in cui il prevenuto, nell'imboccare una strada buia ad alta velocità e contromano, non poteva ignorare che la manovra azzardata da lui compiuta comportava necessariamente gravi pericoli anche per la sua incolumità e tanto non consentiva di affermare che egli accettasse, in quel momento, le conseguenze di tale condotta gravemente imprudente alla guida, e quindi anche i rischi cui egli esponeva terze persone. Inoltre ha evidenziato che la peculiarità caratterizzante della condotta del prevenuto in occasione del tragico incidente era costituita dall'avere condotto la propria autovettura contromano e a velocità eccessiva elementi, questi, che, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 41/2016 ed in specie dell'art. 589- bis c.p., rubricato Omicidio stradale vds. in particolare il comma 5 dell'articolo , integrano circostanze aggravanti di un reato che, per espressa previsione testuale, é punito a titolo di colpa. La pronunzia si richiama ai principi generali affermati da Sez.Un. n. 38343/14, CED 261105.