RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 22 FEBBRAIO 2018, N. 8691/18 RICORRENTE A. MISURE CAUTELARI. Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare Notifica alla persona offesa Omessa elezione di domicilio. La istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una formale dichiarazione o elezione di domicilio L'inciso salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio , di cui all'art. 299, comma 3, c.p.p., infatti, deve intendersi quale eccezione alla regola secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore, è sempre ed incondizionatamente presso di lui domiciliata. In tale caso non può ricavarsi dalla omessa indicazione del domicilio o dalla mancata nomina del difensore la decadenza della persona offesa dal diritto a ricevere la notifica dell'istanza e prendere parte alla vicenda cautelare. Trattasi di questione controversa. In senso conforme, Seconda Sezione, n. 19704/16, CED 267295. Secondo diverso orientamento espresso, tra le altre, da Seconda Sezione,n. 12325/16, CED 266435 l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, fermo il diritto dell'offeso di ricevere avviso della revoca o della sostituzione della misura. SEZIONI UNITE 22 FEBBRAIO 2018, N. 8770/18 RICORRENTE M. COLPA MEDICA. Morte e lesioni derivanti dall'esercizio della professione medica Colpa dovuta ad imperizia Rispetto delle linee guida Non punibilità Limiti. L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica a se l'evento si è verificato per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza b se l'evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali c se l'evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto d se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico. Le Sezioni unite hanno risolto un rilevante contrasto, all'interno della Quarta Sezione, in ordine alla misura della incidenza della recente l. 8 marzo 2017, n. 24, che, nell'abrogare la previgente disciplina della l. n. 189/2012, ha rimodulato i limiti della colpa medica a fronte del rispetto delle linee-guida dettate in materia, con conseguenze in punto di individuazione della legge più favorevole. La pronunzia individua nettamente quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di non punibilità prevista dall'art. 590 sexies c.p., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 , c.d. legge Gelli-Bianco. SEZIONI UNITE 23 FEBBRAIO 2018, N. 8914/18 RICORRENTE A. RICORSO PER CASSAZIONE. Ricorso in materia di libertà personale Presentazione da parte dell'imputato Inammissibilità. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite si sono pronunziate a seguito dell' articolata ordinanza di rimessione della Quinta Sezione, in data 2 novembre 2017, con cui si prospettava l'opzione interpretativa per la quale la regola generale della facoltà per l'imputato di impugnare personalmente i provvedimenti, così come posta dall'art. 571, comma 1, c.p.p., è stata derogata dal novellato art. 613, comma 1, c.p.p. solo in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con efficacia definitoria di procedimenti principali ed autonomi, non invece con riferimento alla materia de libertate, disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 311 c.p.p La pronunzia smentisce tale approdo ermeneutico, escludendo categoricamente la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso, anche in materia di libertà personale. TERZA SEZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 9072/18 RICORRENTE P.G. in proc. F. RESPONSABILITA' DEGLI ENTI. Sentenza ex art. 131-bis c.p. nei confronti dell'imputato Non esclude la sanzione nei confronti dell'Ente Necessità di autonomo accertamento della violazione. In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso da un lato, infatti, la pronunzia assolutoria per la riconosciuta causa di non punibilità non esclude la responsabilità dell'ente dall'altro detta responsabilità va accertata in concreto, non essendo applicabile l'art. 651 bis c.p.p. che stabilisce il vincolo del giudicato limitatamente ai giudizi civili e amministrativi di danno. Non risultano precedenti.