RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2018, N. 7960/2018 RICORRENTE G. DIFENSORE. Udienza camerale Impedimento del difensore per ragioni di salute Rilevanza. L'impedimento difensivo cagionato da serie ragioni di salute regolarmente e tempestivamente comunicate comporta, per il giudice dell'udienza camerale alla quale il difensore stesso abbia diritto di partecipare, l'obbligo del rinvio, anche in assenza di una possibile nomina di sostituto processuale ex art. 102 cod.proc.pen., e la impossibilità di giudicare legittimamente in assenza del difensore. La pronunzia ritiene che il suddetto principio, affermato da Sez.Un. n. 41432/16, CED 267748, con riferimento alla sola udienza camerale di appello, di cui all'art. 599 cod.proc.pen., abbia valenza generale nell'ambito dell'istituto del procedimento in camera di consiglio, e trovi quindi applicazione anche nel procedimento in executivis di cui all'art. 666 cod.proc.pen., ed in quello di sorveglianza di cui all'art. 678 cod.proce.pen. PRIMA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2018, N. 7952/2018 RICORRENTE M. ESECUZIONE. Applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva Oneri del richiedente. Nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la parte istante ha l'onere di indicare le sentenze che hanno giudicato i reati in relazione ai quali viene chiesto il riconoscimento della continuazione, ma non anche quello di rappresentare elementi significativi della sussistenza di un comune disegno criminoso Non risultano precedenti in termini PRIMA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2018, N. 7950/2018 RICORRENTE P.M. in proc. D. ESECUZIONE. Applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva Oneri del Giudice dell'esecuzione. Nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. il giudice è tenuto ad acquisire, ove non prodotte dalle parti, le sentenze di merito in copia integrale, ed è vincolato all'accertamento dei fatti compiuto in sede di cognizione e desumibile dalla lettura integrata di imputazione, dispositivo e motivazione , del quale deve tener conto nel compiere il giudizio, ad esso demandato, circa la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati. La decisione che prescinda dall'accertamento di merito compiuto dalle sentenze non è nulla, ma la relativa motivazione può risultare meramente apparente, in quanto indipendente dall'accertamento dei fatti compiuto in sede di cognizione, ovvero manifestamente illogica per travisamento della prova, se fondata su accertamento di fatto diverso da quello del giudizio di cognizione In termini, Prima Sezione, n. 35125/17, CED 247593 PRIMA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2018, N. 7911/2018 RICORRENTE D. NOTIFICAZIONI. Impossibilità di notifica presso il domicilio eletto Notifica al difensore. Presupposti. Ai fini della integrazione di una situazione di impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre un quid pluris concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 35724/15, CED 265872. Nella pronunzia si prendono le distanze dall'indirizzo qualificato come maggioritario secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo il ridetto art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore tra le altre, Sesta Sezione, n. 42548/16, CED 268223 . Esaminando i casi trattati dalle sentenze di tale indirizzo, al di là della massima, si rileva che il contrasto è più apparente che reale nella sentenza n. 42548 sopra citata, ad esempio, il messo aveva annotato partita senza lasciare indirizzo , situazione ben diversa dalla temporanea assenza . SESTA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2018, N. 7903/2018 RICORRENTE M. DELITTI CONTRO LA P.A Corruzione Atto contrario ai doveri di ufficio Nozione. Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. Inoltre, la nozione di atto di ufficio comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato, rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Conformi, tra le altre, Sesta Sezione, n. 3606/16, CED 269347, Sesta Sezione, n. 20502/10, CED 247373