RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 6164/2018 RICORRENTE S. IMPUGNAZIONI. Opposizione a decreto penale di condanna Proposta a mezzo PEC Inammissibilità. E' inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna proposta a mezzo PEC. Le modalità di presentazione dell'opposizione sono disciplinate dall'art. 461 c.p.p. e dagli artt. 582 e 583 c.p. e nessuna norma prevede la presentazione di un atto d'impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata d'altra parte, le modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione prescritte dalle suindicate norme sono tassative e non ammettono equipollenti. La pronunzia richiama principi consolidati in materia di natura dell'opposizione a decreto penale e a tassatività delle modalità di presentazione degli atti d'impugnazione. Non risultano precedenti in termini. QUARTA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 6157/2018 RICORRENTE B. REATO. Furto Aggravante dell'uso della violenza sulle cose Configurabilità. In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose nel caso in cui l'agente, per commettere il furto, abbassi con forza del vetro dello sportello dell'autovettura, lasciato appena socchiuso dal proprietario, così mutando la destinazione di quel vetro, che senza la condotta dell'imputato avrebbe continuato a rappresentare una barriera per impedire l'accesso di estranei all'interno del veicolo. La pronunzia ritiene rilevante anche il mutamento momentaneo e pienamente reversibile della destinazione d'uso della cosa. Non risultano precedenti in termini. QUARTA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 6122/2018 RICORRENTE C. SENTENZA. Guida in stato di ebbrezza alcolica Prova fondata su elementi sintomatici Oneri motivazionali. Nel caso in cui il giudice che ritenga che la prova dello stato di ebbrezza emerga, comunque, dal complesso dei sintomi evidenziati dall'imputato, deve chiarire da quali elementi egli abbia inferito che il tasso alcolemico sia superiore alle soglie previste dall'art. 186, cod.strad., pena l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione. La pronunzia applica i principi dettati, in materia di motivazione, tra le altre, da Sesta Sezione, numero 35918/09, CED 244763. SESTA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 6116/2018 RICORRENTE M. MISURE CAUTELARI. Misura interdittiva Necessità di ulteriore interrogatorio, dopo l'applicazione della misura Esclusione. Nel caso di applicazione della misura interdittiva non è necessario un interrogatorio di garanzia ulteriore rispetto a quello preventivo previsto dall'art. 289, comma 2, c.p.p., che costituisce norma speciale rispetto alle previsioni generali di cui all'art. 294 c.p.p Conforme, Sesta Sezione, numero 16364/2008, CED 239728. QUINTA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 6022/2018 RICORRENTE A. NOTIFICAZIONI. Nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio-Immediato rifiuto della nomina e delle funzioni di domiciliatario Notifica presso il difensore di ufficio. Nel caso in cui la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio sono effettuate dall'indagato all'insaputa del difensore, e quest'ultimo abbia comunicato di non accettarle, si versa in ipotesi di sopravvenuta inidoneità della elezione di domicilio a raggiungere lo scopo a cui è preordinata, con la conseguente applicazione, per le notificazioni, del disposto di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. che prevede la notifica presso il difensore nella specie, il nominato difensore di ufficio . Conforme, Quinta Sezione, numero 30342/16, in motivazione SECONDA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 5995/18 RICORRENTE M. ed altro REATO. Attenuante del risarcimento del danno Rifiuto della persona offesa Offerta reale. Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 6 c.p. , nel caso in cui la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, è necessario che il colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. c.c., e che questa sia seguita dal relativo deposito o da atto equipollente. La pronunzia ha rilevato l'irritualità dell'offerta, consistita nella messa a disposizione in udienza preliminare di un assegno circolare intestato alla p.o., che non l' aveva accettato. Principio affermato, tra le altre, da Seconda Sezione, numero 36037/11, CED 251073. TERZA SEZIONE 8 FEBBRAIO 2018, N. 5840/2018 RICORRENTE T. MISURE CAUTELARI. Divieto di disporre la custodia in carcere Condanna a pena non superiore ai tre anni Deroghe. Il divieto di cui all'art. 275, comma 2 bis , c.p.p., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, può essere superato dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma terzo, prima parte, inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva il divieto in esame, inoltre, nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. Conformi, Seconda Sezione, numero 46874/16, CED 268143 Quinta Sezione, numero 7742/15, CED 262838.