RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4139/18 RICORRENTE B. REATO . Reati Edilizi Incertezza sulla data di ultimazione delle opere Prescrizione Applicazione del principio del favor rei Presupposti e limiti Il principio del favor rei , per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili. Dalla mera constatazione dell'avvenuta ultimazione delle opere abusive all'atto dell'accertamento non può meccanicamente scaturire una situazione di incertezza sulla data del commesso reato. Il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. In senso conforme, in precedenza, Terza Sezione, numero 1182/07, CED 238850. TERZA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4138/18 RICORRENTE B. SENTENZA . Patteggiamento Condanna alle spese in favore della Parte Civile Presupposti. Nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese risulta dunque correlato alla costituzione di parte civile antecedente il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena. La pronunzia trae fondamento nella sentenza delle Sez.Unumero , numero 47803/08, CED 241356, che aveva affermato il principio secondo cui che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 cod. proc. penumero , il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. TERZA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4132/18 RICORRENTE D. REATO . Sospensione condizionale Subordinazione alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il delitto di violazione dei sigilli Illegittimità. Nel caso di condanna per il solo reato di violazione dei sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui all'art. 349 cod. penumero , e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dal D.P.R. numero 380 del 2001, art. 31, comma 9, per ipotesi di reato diverse da quella in questione. La pronuncia reitera un principio di costante applicazione in termini, Terza Sezione, numero 40438/06, CED 235461 . TERZA SEZIONE 29 GENNAIO 2018, N. 4123/18 RICORRENTE P.G. in proc. Z. REATO . Causa di esclusione della punibilità Particolare tenuità del fatto Non abitualità del comportamento illecito Rilevanza della condotta successiva alla commissione del reato, al fine della esclusione dell'abitualità Sussiste. La nozione di comportamento abituale che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell'imputato dopo il delitto nella specie demolizione e sanatoria edilizia , significativo della sua non abitualità alla commissione di reati. La pronunzia, nell'affermare il principio di diritto testualmente riportato, dichiara inammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza che aveva dichiarato la non punibilità di un abuso edilizio per particolare tenuità del fatto, ritenendo non illogica la motivazione della sentenza impugnata, in quanto chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può certamente ritenersi dedito ad un comportamento delinquenziale abituale . Non risultano precedenti editi.