RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 25 MAGGIO 2017, N. 46552/17 RICORRENTE P.M. IN PROC. S. GIUDIZIO. Proscioglimento predibattimentale - Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p. - Presupposti - Mancata opposizione delle parti – Necessità. La non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1- bis , c.p.p., sempre che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da V Sezione, n. 28660/16, CED 267360, II Sezione, n. 12305/16 e III Sezione, n. 47039/1 precisa infatti che la norma ex art. 469, comma 1-bis, cit. secondo cui la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare , ponendosi in diretta consecutio con il disposto del comma precedente, implica, oltre a quello, espressamente menzionato dal nuovo comma, dell’audizione della persona offesa, il richiamo degli ulteriori presupposti per il resto previsti dalla fondamentale disciplina di cui al comma precedente, tra cui, quindi, anche l’audizione delle altre parti. SECONDA SEZIONE CC 21 SETTEMBRE 2017, N. 47091/17 RICORRENTE I. IMPUGNAZIONI. Sentenza di condanna - Aumento di pena per la recidiva - Revoca della sentenza che ha fondato l’applicazione della recidiva – Revisione della sentenza di condanna – Possibilità – Esclusione. E’ inammissibile l'istanza di revisione di una sentenza con la quale il giudice abbia inflitto una condanna la cui pena sia stata aumentata per la recidiva, ove la sentenza, presupposto della suddetta recidiva, sia stata revocata. La pronuncia sottolinea che la finalità del giudizio di revisione è la revoca della sentenza di condanna e, quindi - ove sia accertata la fondatezza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 c.p.p. - il proscioglimento del condannato ex artt. 529, 530, 531 c.p.p., non rientrando pertanto nell’ambito applicativo dell’istituto l’ipotesi della riduzione della pena inflitta per il reato per il quale intervenne l’affermazione di colpevolezza. SECONDA SEZIONE CC 14 SETTEMBRE 2017, N. 45622/17 RICORRENTE A. PARTE CIVILE. Esclusione della parte civile per inosservanza di norme in materia di imposte – Abnormità - Esclusione. Non è abnorme, ma illegittima, e dunque non impugnabile mediante ricorso per cassazione, l’ordinanza di esclusione della parte civile per mancato assolvimento da parte della stessa del pagamento della marca da bollo, non presentando tale provvedimento un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale. Nel senso che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, tra le tante, IV Sezione, n. 40737/16, CED 267777, VI Sezione, n. 8942/11, CED 249727. Vedi poi, in particolare, nel senso che è invece abnorme l'ordinanza di esclusione dal dibattimento di numerose parti civili fondata su ragioni di economia processuale , come tali estranee ai parametri dell'art. 81 c.p.p., III Sezione, n. 39321/09, CED 244610.