RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 19 LUGLIO 2017, N. 41562 RICORRENTE D. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Denuncia di fatti veri astrattamente riconducibili ad una figura criminosa - Omessa consapevole indicazione della esistenza di una causa di giustificazione - Reato - Configurabilità. Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione la cui presenza priva di tipicità il fatto rendendolo insussistente e, quindi, non punibile con la conseguenza che la condotta di denuncia del reato presupposto si risolve in una falsa e consapevole incolpazione di una persona che si sa essere innocente, configurando pienamente la fattispecie incriminatrice per la doppia offesa inferta all’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia e al diritto all’onore e alla libertà del soggetto privato falsamente accusato. La pronuncia reitera il principio a suo tempo già affermato da Sesta Sezione, n. 1255/13, CED 258006. SESTA SEZIONE UP 13 GIUGNO 2017, N. 41766 RICORRENTE L. PROVE. Art. 238-bis c.p.p. – Utilizzazione in giudizio dei verbali di prove dichiarative assunte in altro procedimento penale – Presupposto – Partecipazione al procedimento a quo del medesimo difensore dell’imputato del procedimento ad quem – Effettività della partecipazione – Necessità – Significato - Fattispecie. La possibilità di utilizzazione nel processo penale dei verbali delle prove dichiarative assunte in incidente probatorio o in dibattimento in altro procedimento penale laddove il difensore dell'imputato nel procedimento ad quem abbia partecipato alla loro assunzione presuppone che detta partecipazione sia stata effettiva, cioè tale da consentire al difensore di porre domande ed ottenere risposte nel corso dell'esame del dichiarante nel processo a quo con specifico riferimento alla posizione dell'imputato nel processo ad quem . Nell’affermare tale principio la Corte ha escluso la possibilità di utilizzazione contro l'imputato della prova formata in altro procedimento nel caso in cui il difensore abbia occasionalmente preso parte al processo a quo” in qualità di difensore di un imputato diverso da quello nei cui riguardi si intenda utilizzare la prova nel processo ad quem ” . L’affermazione contenuta nella pronuncia è inedita. SECONDA SEZIONE UP 05 LUGLIO 2017, N. 36672 RICORRENTE M. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato – Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova – Incompatibilità - Ragioni. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato giacché entrambi i procedimenti sono rimessi alla libera volontà del richiedente e soggetti ad analoghi sbarramenti temporali. Il principio è stato già affermato da Sesta Sezione, n. 19784/15, CED 263459. La pronuncia qui segnalata ha anche specificato in motivazione che la successiva diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di appello, non può avere l'effetto di rimettere in termini il ricorrente in ordine ad una richiesta di sospensione del procedimento condizionata a tale diversa qualificazione, tuttavia non operata dal giudice in sede di udienza preliminare.