RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 31 MAGGIO 2017, N. 35590/17 RICORRENTE P.G. IN PROC. B. REATO. Causa di esclusione della punibilità –– Reato continuato – Azioni commesse nelle stesse circostanze di tempo e di luogo - Particolare tenuità del fatto – Ostatività – Esclusione. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può ricorrere, anche a fronte di reato continuato, ove le più violazioni siano avvenute con distinte azioni ma nelle medesime circostanze di tempo e luogo giacché, in tal caso, la volizione criminosa è sostanzialmente unica stante la contemporanea esecuzione delle distinte azioni delittuose e, non già, ripetuta nel tempo. La pronuncia sottolinea che allorquando la volontà criminosa regge una singola azione od anche più azioni, ma poste in essere nel medesimo contesto spazio temporale, non emerge incompatibilità con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo,posto alla base della disciplina della causa di non punibilità, ex articolo 131 bis cod. penumero . Nel senso invece, senza apparenti distinzioni, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis cod. penumero non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale , ostativa al riconoscimento del beneficio, tra le altre, Quinta Sezione, numero 4852/17, CED 269092 Seconda Sezione, numero 1/17, CED 268970 Terza Sezione, numero 43816/15, CED 265084. SESTA SEZIONE UP 19 APRILE 2017, N. 35217/17 RICORRENTE C. NOTIFICAZIONI. Comunicazioni delle parti private – Richiesta di rinvio a mezzo pec ad indirizzo di posta elettronica ordinaria – Effettiva ricezione – Dimostrazione – Onere del richiedente. In ipotesi di richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal Difensore dell’imputato a mezzo di posta elettronica certificata ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, incombe sul richiedente accertarsi, dandone dimostrazione, dell’effettiva ricezione della stessa. Il principio è inedito. Peraltro, nel senso che alle parti private non è consentito nel processo penale effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, Prima Sezione, numero 18235/15, CED 263189 e Terza Sezione, numero 7058/14, CED 258443. SESTA SEZIONE UP 28 MARZO 2017, N. 31287/17 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Imputato in procedimento connesso ex articolo 371, comma secondo, lett. b cod. proc. penumero – Dichiarazioni rese come testimone in assenza dei requisiti di cui all’articolo 197, comma primo, lett. b cod. proc. penumero –- Reato di falsa testimonianza – Configurabilità – Esclusione. L'imputato in procedimento connesso a norma dell'articolo 371, comma 2, lett. b , cod. proc. penumero , che non abbia in precedenza reso dichiarazioni, non può essere esaminato, prima che nei suoi confronti sia pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod, proc. penumero , come testimone puro”, bensì va esaminato ai sensi dell’articolo 210 comma sesto, e, dunque, con l'assistenza di un difensore e previa formulazione degli avvisi di legge in ordine alla facoltà di non rispondere ne consegue che, ove ugualmente esaminato come testimone, lo stesso non può rispondere di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese essendo operante la causa di non punibilità di cui all'articolo 384, comma secondo, cod. penumero , secondo la quale, nei casi previsti dall'articolo 372 cod. penumero , la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe potuto essere obbligato a deporre. In motivazione la pronuncia sottolinea che la norma dell’articolo 384, comma secondo, cod. penumero contempla ipotesi segnatamente perché le informazioni o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché l'autorità procedente non avrebbe potuto richiederle, a ciò ostando un divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi nelle quali difetta la legittimazione e, con essa, la tipicità delle fattispecie di falso artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 cod. penumero , per carenza di un necessario requisito del soggetto attivo. SECONDA SEZIONE UP 01 MARZO 2017, N. 29721/17 RICORRENTE V. REATI CONTRO LA PERSONA. Omicidio stradale – Ipotesi di reato autonomo – Sussistenza – Ragioni. La nuova previsione dell'omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all'articolo 589 bis, comma primo, cod. penumero integra una ipotesi autonoma di reato, come deducibile dalla apposita introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che contempla l'omicidio colposo, dalla circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell'ambito della circolazione stradale, ed infine dalla circostanza che sia per il delitto di cui all'articolo 589 bis cod. penumero sia per quello di cui all'articolo 590 bis cod. penumero sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonché una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle disposizioni predette, costituisca una nuova ipotesi autonoma di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio colposo. Non constano precedenti.