RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 30 MAGGIO 2017, N. 32400/17 RICORRENTE B. REATI FALLIMENTARI. Commissione di più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento - Disposizione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall. - Qualificazione formale - Circostanza aggravante - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 69 cod. pen La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Nel medesimo senso, da ultimo, tra le altre, Quinta Sezione, n. 50349/14, CED 261346 Quinta Sezione,, n. 23275/14, CED 259846 Quinta Sezione, n. 51194/13, CED 258675. PRIMA SEZIONE UP 30 MAGGIO 2017, N. 32398/17 RICORRENTE A. PROVE. Giudizio abbreviato - Dichiarazioni rese de relato – Mancata identificazione delle fonti di conoscenza – Utilizzabilità delle dichiarazioni - Criteri. Fermo restando che la disposizione di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., è dettata per il giudizio dibattimentale e non è automaticamente riferibile anche a quello celebrato nelle forme del rito abbreviato, quando si proceda con tale rito alternativo e non sia possibile individuare la fonte diretta da cui provengano le informazioni fornite da altro dichiarante, quanto da questi affermato va considerato alla stregua di un indizio, quindi di un elemento a ridotta idoneità inferenziale, al quale può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui concorra con altri dati acquisiti in modo univocamente significativo della responsabilità dell'imputato. Con riferimento ad analoga conclusione tratta però dalla impossibilità di identificare le fonti di riferimento delle dichiarazioni di collaboratore di giustizia perché oscurate”, Prima Sezione n. 29770/09, CED 244461. TERZA SEZIONE UP 20 SETTEMBRE 2016, N. 31949/17 RICORRENTE F. IMPUGNAZIONI. Reformatio in peius di sentenza di assoluzione – Rivalutazione di compendio probatorio documentale - Obbligatoria rinnovazione dell' istruzione – Esclusione. La possibilità per il giudice di appello di riformare integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, a condizione che sia stato preventivamente soddisfatto l'onere della rinnovazione dibattimentale, ancorché parziale, concerne il solo caso in cui al ribaltamento della primigenia decisione si giunga esclusivamente sulla base della diversa ed opposta valutazione del contenuto delle prove dichiarative assunte in dibattimento e non anche nella ipotesi in cui si sia giunti al diverso approdo decisionale sulla base della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale giacché solamente nella prima ipotesi si pone come necessaria, onde consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche in conformità ai canoni interpretativi e normativi rivenienti dalla fonti sovranazionali ed euro unitarie, la instaurazione di un contatto diretto e personale fra le parti in contraddittorio e la fonte delle dichiarazioni oggetto di una diversa interpretazione e valutazione. La pronuncia ribadisce, con riguardo alla non necessità di rinnovazione dell’istruzione laddove il diverso epilogo del giudizio di appello dipenda da una diversa valutazione di elementi di prova solo documentali, il principio già affermato dalla Corte in precedenti occasioni Seconda Sezione, n. 677/15, CED 261556 Sesta Sezione, n. 36179/14, CED 260234 Seconda Sezione, n. 13233/14, CED 258780 , con l’avallo, da ultimo, anche delle Sezioni Unite Sez. Un., n. 27620/16, CED 267492 . QUINTA SEZIONE UP 04 MAGGIO 2017, N. 28746/17 RICORRENTE C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto di beni appartenenti a massa fallimentare – Proposizione della querela – Legittimazione – Proprietario – Sussistenza – Ragioni. Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, legittimato alla proposizione della querela è non solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilità dei beni, ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo. Non constano, nella giurisprudenza di legittimità penale, precedenti specifici sul punto.