RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 5 APRILE 2017, N. 28704/17 RICORRENTE A. ED ALTRO RIFIUTI. Abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi - Proprietario del terreno - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. numero 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui egli non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, obbligo che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. La pronuncia riafferma sul punto il principio già enunciato da Terza Sezione, numero 50997/15, CED 266030, Terza Sezione, numero 40528/14, Cantoni, CED 260754 e Terza Sezione, numero 49327/13, CED 257294, precisando che lo stesso resta fermo anche in relazione al rapporto di coniugio che non è tale da potere costituire il coniuge custode o responsabile delle azioni dell'altro. QUARTA SEZIONE UP 10 MAGGIO 2017, N. 27575/17 RICORRENTE B. STUPEFACENTI. Istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del collocamento in comunità terapeutica - Assuntore abituale di cocaina - Assimilabilità al soggetto tossicodipendente – Esclusione. In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. In tal senso già Quarta Sezione, numero 39530/16, CED 267899, che ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza non potesse desumersi dalla relazione di un consulente privato, relativa alla ripetuta assunzione di cocaina, né dalla certificazione del Sert recante la diagnosi di abuso di tale sostanza, nonché Quarta Sezione, numero 38040/12, CED 254366. SECONDA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2017, N. 26857/17 RICORRENTE A. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Danneggiamento – Cose esposte alla pubblica fede – Porta di un locale all’interno del quale vi sia il titolare – Non è tale. Non è esposta alla pubblica fede la porta d'accesso ad un locale all'interno del quale sia presente il titolare posto che la ratio della previsione di cui all’art. 625 numero 7 cod. penumero risiede nella minorata possibilità dì difesa connessa alla particolare situazione delle cose. In applicazione del principio la Corte ha conseguentemente ritenuto il fatto non più previsto dalla legge come reato . Nel senso che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, il che non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, omunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi, Quinta Sezione, numero 46817/04, CED 231168 nel medesimo senso anche Seconda Sezione, numero 44331/10, CED 249181 Seconda Sezione, numero 37889/10, CED 248875. Nel senso, invece, per cui vi è comunque esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Prima Sezione, numero 8088/86, CED 173534 Seconda Sezione, numero 23282/15, CED 263626. PRIMA SEZIONE CC 11 APRILE 2017, N. 25483/17 RICORRENTE F. ESECUZIONE. Pene suscettibili di determinare, isolatamente considerate, la sospensione dell'ordine di esecuzione - Cumulo - Pena complessiva superiore ai limiti di legge - Obbligo della sospensione - Esclusione. Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. penumero , come modificato dalla legge numero 165 del 1998 non può essere più disposta. La pronuncia reitera l’orientamento già affermato da Prima Sezione, numero 6322 /1999 , CED 215028 nonché da Prima Sezione, numero 15748/02, CED 221302, e Prima Sezione, numero 16569/03, CED 224000.