RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 5 LUGLIO 2016, N. 22164/17 RICORRENTE A. ED ALTRI INDAGINI PRELIMINARI. Intercettazioni – Obbligo di deposito delle stesse - Potere di secretazione del P.M. – Possibilità – Illegittimità costituzionale degli artt. 268, 415 bis e 416 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, 111 e 112 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, 415-bis e 416 cod. proc. pen., per lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e di quello dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale nella parte in cui non impongono al pubblico ministero di depositare l'intero risultato dell'attività di intercettazione al termine delle indagini preliminari, posto che l’ obbligo del pubblico ministero di depositare l'intero corpus delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato mettendole a disposizione della difesa prima delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale , che trova espresso riconoscimento normativo nelle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 268 del codice di rito, rinvenendo la sua sanzione, in caso di violazione, nella inutilizzabilità delle relative risultanze probatorie, incontra tuttavia un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329, comma terzo, cod.proc.pen., allorché l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a recare pregiudizio alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti, ovvero a carico dello stesso indagato ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto. In particolare, il punto di equilibrio stabilito dalla legge tra il diritto dell'indagato di contraddire e difendersi, conoscendo in modo tendenzialmente completo le fonti di prova acquisite dal pubblico ministero nel procedimento che lo riguarda, e l'interesse di natura pubblicistica alla tutela del segreto investigativo fintantoché le indagini non siano concluse, risponde a criteri obiettivi di ragionevolezza che escludono in radice la fondatezza della questione di legittimità costituzionalità, anche considerato il valore di rango costituzionale che deve riconoscersi al principio della segretezza delle indagini, in funzione di assicurarne l'efficacia rispetto al fine di giustizia, con esse perseguito, della scoperta degli autori dei reati e della loro punizione. Le affermazioni della sentenza qui segnalata sono inedite. TERZA SEZIONE UP 24 NOVEMBRE 2016, N. 23768/17 RICORRENTE V. E ALTRI EDILIZIA. Stato di necessità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. E’ inconfigurabile lo stato di necessità con riferimento ai reati urbanistici in quanto, pur essendo ipotizzabile in astratto un danno grave alla persona in cui possa rientrare anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo. In precedenza, tra le tante, Terza Sezione, n. 41577/07, CED 238258 Terza Sezione, n. 7015/90, CED184321 e Sesta Sezione, n. 3137/98, CED 180645. QUINTA SEZIONE CC 27 OTTOBRE 2016, N. 21183/17 RICORRENTE V. INDAGINI PRELIMINARI. Arresto in flagranza - Controllo del giudice - Ambito di operatività - Contenuto. In tema di convalida dell’arresto, al fine di effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto stesso per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e, quindi, trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto, o nella pericolosità del soggetto. Conseguentemente, il controllo non può essere esteso alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità né la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato - con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. Peraltro, quanto alle condizioni di legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. La pronuncia ribadisce le affermazioni specificamente già espresse da Quinta Sezione, n. 1814/16, CED 265885, Quinta Sezione, n. 10916/12, CED 252949 e Prima Sezione, n. 15296/06, CED 234211. TERZA SEZIONE UP 26 OTTOBRE 2016, N. 20217/17 RICORRENTE P. ASSICURAZIONI SOCIALI. Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - d. lgs. n. 8 del 2016 - Nuova soglia di punibilità annua - Conseguenze - Maturata prescrizione di singole omissioni mensili - Rilevanza – Esclusione. In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del d. lgs. n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del d.l. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in I. n. 638 del 1983 - fissando, per la condotta di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la soglia di punibilità di euro 10.000, rapportati ad anno solare ne consegue che, ai fini della configurazione del reato, non è rilevante l'eventuale prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, se le condotte omissive, non prescritte, raggiungono la soglia annuale di punibilità. In tale medesimo senso, già, tra le altre, Terza Sezione, n. 53722/16, CED 268546 Terza Sezione, n. 37232/16, CED 268308 Terza Sezione, n. 14729/16, CED 266633.