RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 19 GENNAIO 2017, N. 24305/17 RICORRENTE M. ED ALTRI PROVE Intercettazioni di conversazioni in lingua straniera - Operazioni di ascolto, traduzione e trascrizione - Omessa indicazione delle generalità dell’interprete nel verbale di esecuzione delle attività - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni. Non è causa di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni stesse, delle generalità dell'interprete-traduttore , posto che nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività dall’interprete svolta. La pronuncia reitera il principio già affermato da V Sezione, n. 25549/2015, CED 268024 e da VI Sezione, n. 30783/2007, CED 237088, secondo cui, appunto, tale omissione integra una mera irregolarità, atteso che la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo. Va anche ricordato, del resto, che l'irregolare redazione del verbale, disciplinata dall'art. 89 disp. att. c.p.p., non è sanzionata in termini di inutilizzabilità, essendo tale conseguenza processuale prevista solo per i casi tassativamente contemplati dall'art. 271 c.p.p. Sez. Un, n. 36359/08, CED 240395 mentre, sotto altro profilo, le operazioni di intercettazione, per cui l'art. 268 c.p.p. impone l'esecuzione sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, non possono essere confuse con l'attività successiva di verbalizzazione VI Sezione, n. 24141/08, CED 240372 . Va tuttavia rammentato che, secondo altro indirizzo, sono affette da nullità relativa, che rimane sanata ove venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello, le trascrizioni di intercettazioni telefoniche relative a comunicazioni tra stranieri effettuate da interprete di cui non siano note le generalità, non concretandosi la traduzione in una attività meramente materiale ma integrando un'opera avente precipuo carattere intellettuale ed essendo quindi essenziale che il traduttore abbia la qualifica professionale e le competenze tecniche necessarie, non verificabili, appunto, in caso di mancata indicazione delle generalità stesse I Sezione, n. 12954/08, CED 240273 , mentre, secondo altra impostazione ancora, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione, delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli III Sezione, n. 31454/2015, CED 267738 III Sezione, n. 28216/2015, CED 267448 III Sezione, n. 49331/2013, CED 257291 . SECONDA SEZIONE UP 20 APRILE 2017, N. 23419/17 RICORRENTE R. REATI CONTRO IL PATRIMONIO Ricettazione ex art. 648 cpv. c.p. – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicazione - Esclusione. La causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p. non trova applicazione ai casi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. in ragione del limite di pena pari ad anni sei superiore a quello previsto dal primo comma del citato art. 131- bis c.p. né potendo la previsione del quinto comma, secondo cui la non punibilità per tenuità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante, condurre a diversa conclusione posto che tale disposizione si limita a prevedere che, nei casi di fatti circostanziati lievi, di tale elemento può tenersi conto due volte, senza introdurre alcuna deroga al limite di pena predetto. La pronuncia qui segnalata, affermando che il riconoscimento di ipotesi cosiddette lievi da parte del legislatore non determina automaticamente l'applicabilità astratta a tutti i predetti reati della ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. ma soltanto nei casi in cui, per effetto dell'applicazione della circostanza speciale, il limite di pena sia inferiore ad anni cinque, si conforma a quanto già espresso, con riferimento alla diversa previsione attenuata di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p., da III Sezione, n. 26503/15, inedita. TERZA SEZIONE UP 21 LUGLIO 2016, N. 24114/17 RICORRENTE K. DIFESA Patrocinio dei non abbienti - Ammissione dell'imputato al beneficio - Esenzione dal pagamento delle spese processuale – Esclusione. In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115/2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, le quali infatti sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del suddetto d.P.R. n. 115 del 2002. Nel medesimo senso, in precedenza, I Sezione, n. 42918/13, CED 256702 e V Sezione, n. 44117/11, CED 251129.