RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 29 NOVEMBRE 2016, N. 20155/17 RICORRENTE A. MISURE CAUTELARI. Procedimento di riesame – Annullamento della misura – Impugnazione dell’indagato quanto alla motivazione del provvedimento – Interesse – Esclusione - Ragioni. Non sussiste per l'indagato l'interesse ad impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale quando il ricorso contesti la motivazione con la quale si è ravvisata la sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine alla fattispecie di reato oggetto d'imputazione provvisoria, ma si è esclusa la possibilità di ravvisare una qualsiasi esigenza cautelare, poiché il provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del proponente attesa l’autonomia dei poteri valutativi della prova del giudice del dibattimento rispetto al giudice del procedimento cautelare. La pronuncia richiama, quanto al generale principio secondo cui il giudice del dibattimento è dotato del potere - dovere di un'autonoma ed indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive, gli arresti di Prima Sezione numero 10699/13, CED 255334 Quinta Sezione, numero 16285/10, CED 247265 Prima Sezione, numero 40301/12, CED 253842. TERZA SEZIONE UP 14 DICEMBRE 2016, N. 19968/17 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA INCOLUMITA’ PUBBLICA. Imbrattamento - Danni provocati soltanto a cose - Reato ex art. 674 cod. penumero – Esclusione – Reato ex art. 639 comma 2 cod. penumero - Configurabilità. La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. penumero non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone, potendosi invece eventualmente integrare, nel caso di beni immobili, il più grave delitto di cui agli artt. 639, comma 2, cod. penumero . Fattispecie di imbrattamento della pubblica via . La pronuncia reitera, quanto alla considerazione che la contravvenzione ex art. 674 cod. penumero , collocata nell’ ambito delle contravvenzioni di polizia e posta a tutela della incolumità pubblica, ha ad oggetto la capacità lesiva dei nocumenti nei confronti delle sole persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità , l’affermazione di Terza Sezione, numero 22032/10, CED 247612. SECONDA SEZIONE UP 8 FEBBRAIO 2017, N. 18617/17 RICORRENTE P.G. IN PROC. D. GIUDIZIO. P.M. – Potere di esclusione in udienza delle aggravanti contestate mediante correzione del capo di imputazione – Configurabilità – Esclusione. È illegittima la modifica dell'imputazione effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza mediante l'esclusione di un'aggravante contestata in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. penumero , ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che, attenendo alla fase di merito, spetta al solo giudice. Nel senso della sentenza, tra le altre, Seconda Sezione numero 6905/09, Rv. 246451 Quarta Sezione numero 26653/09 CED 244505 Quinta Sezione, numero 9806/06, CED 234231. SECONDA SEZIONE CC 8 FEBBRAIO 2017, N. 11869/17 RICORRENTE P.G. IN PROC. V. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo - Richiesta di revoca – Rigetto – Ricorso per saltum – Esperibilità – Esclusione – Impugnabilità ex art. 322 bis cod. proc. penumero – Sussistenza. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro preventivo, consentendolo l’art. 325 cod. proc. penumero solo con riferimento al decreto di sequestro e non essendo invocabile la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, cod. proc. penumero , relativa ai soli provvedimenti relativi alla libertà personale e alle sentenze, sicché l'unico strumento di controllo esperibile in tale ipotesi è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. penumero . In tal senso, già Terza Sezione, numero 1003/92, CED 191456.