RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2017, N. 13550/17 RICORRENTE B. IMPUTATO. Perizia per l’accertamento dell’incapacità dell’imputato - Sospensione del procedimento - Nomina di curatore speciale – Necessità - Esclusione. In caso di sospensione del procedimento al fine di effettuare perizia volta ad accertare l’eventuale incapacità dell’imputato non ricorrono i presupposti per la nomina di curatore speciale a differenza di quanto invece previsto in caso di già accertata incapacità, laddove l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza, tra l’altro, che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen La pronuncia richiama, quanto all’obbligo di nomina del curatore in caso di accertata incapacità dell’imputato, l’indirizzo giurisprudenziale di cui ai precedenti rappresentati da Sesta Sezione, n. 21112/13, CED 256440 e Seconda Sezione, n. 23850/06, CED 235009. QUINTA SEZIONE UP 17 GENNAIO 2017, N. 11999/17 RICORRENTE T. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Falsificazione di assegno con clausola di trasferibilità - Integrazione della fattispecie ex art. 485 cod. pen. – Ragioni – Conseguenze – Depenalizzazione del reato. Il reato di falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, in quanto non rientrante nella fattispecie di reato di cui all’art. 491 cod. pen., e riconducibile invece alla fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen., deve ritenersi depenalizzato in forza delle disposizioni del d. lgs. n. 7 del 2016. Già la pronuncia delle Sez. Un., n. 4/71, CED 118012, richiamata in motivazione della sentenza qui segnalata, ha a suo tempo chiarito che la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità è punibile a norma dell’art. 485 cod. pen. Si è infatti precisato che la ragione della più rigorosa tutela accordata dall'art 491 cod. pen. ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli atti pubblici, non risiede nella loro natura giuridica né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comune a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. In altri termini, costituendo la circolabilità in concreto dei titoli contemplati dalla norma citata requisito essenziale condizionante la sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di cui all'art. 491 cit., non si può prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti, come ad esempio la clausola di non trasferibilità apponibile all'assegno bancario o all'assegno circolare, la quale, immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l'incasso prevista dall'art. 43 comma 10 del r.d. 21dicembre 1933 n. 1736 , che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.