RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 8 FEBBRAIO 2017, N. 15771/17 RICORRENTE G. TERMINI. Decreto di giudizio immediato Restituzione nel termine di ammissione al rito abbreviato – Competenza – Tribunale. La richiesta di restituzione nel termine per formulare richiesta di ammissione al rito abbreviato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato spetta alla competenza del giudice che procede al dibattimento ai sensi del quarto comma dell'art. 175 c.p.p. e non al giudice per le indagini preliminari. La pronuncia rileva che secondo il principio generale di cui all’art. 175 c.p.p. la competenza a provvedere è attribuita al giudice che sta procedendo nel momento di presentazione della richiesta di restituzione nel termine e che nel caso di introduzione dello speciale rito immediato ai sensi dell'art. 456 c.p.p. il giudice che sta procedendo è il Tribunale in quanto giudice competente per il giudizio secondo la definizione dell'art. 457 c.p.p., comma primo non rileva dunque che sull'eventuale richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato debba pronunciarsi il GIP, poiché nel caso in cui la richiesta non sia formulata tempestivamente lo sviluppo del rapporto processuale ha comportato l'approdo alla fase dibattimentale con l'individuazione del giudice che la sta celebrando quale giudice procedente. Nel rito immediato, invece, emesso il relativo decreto, il processo ha subito l'impulso necessario per l'inizio del giudizio innanzi all'autorità chiamata a conoscerne, la quale è l'unica a poter intervenire in quel momento sulla chiesta restituzione nel termine avanzata dall'imputato per accedere. QUINTA SEZIONE UP 8 NOVEMBRE 2016, N. 15282/17 RICORRENTE A. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Ricorso del difensore di imputato deceduto – Difetto di legittimazione – Conseguenze Inammissibilità. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. Ne consegue che il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione all'impugnazione. La pronuncia, conformandosi ad un costante orientamento ex pluribus, Terza Sezione, n. 41801/13, CED 256586 Sesta Sezione, n. 34400/01, CED 220171 , rileva che anche se il difensore dell'imputato abbia, a norma dell'art. 571, comma terzo, c.p.p., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina . Va aggiunto che l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione , né del difensore, che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è quindi soggetto al principio della soccombenza Seconda Sezione, n. 25738/15, CED 264136 . TERZA SEZIONE UP 7 DICEMBRE 2016, N. 13645/17 RICORRENTE M. CACCIA. Caccia esercitata in periodo di divieto generale – Configurabilità altresì del reato di caccia esercitata nei giorni di silenzio venatorio – Esclusione Ragioni. Nell'ipotesi di caccia che avvenga sia in periodo di silenzio venatorio, sia in periodo di divieto generale non è configurabile il concorso tra i reati di cui all’art. 30, comma 1, lett. a ed il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. f , l. n. 157/1992, ma potrà essere integrata solo la contravvenzione, di maggiore gravità, di cui alla lett. a , relativa all’esercizio in periodo di divieto generale, che assorbe del tutto, contenendola, la contravvenzione di cui alla lettera f dello stesso articolo, relativa all’esercizio in periodo di silenzio venatorio, la quale, infatti, presuppone necessariamente che la condotta sia posta in essere in regolare periodo di apertura. Non sono riscontrabili precedenti massimati. Nel senso che, invece, nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa e, quindi in divieto generale di caccia, il reato di cui alla lett. a dell'art. 30 legge cit. concorre con quello di cui alla lett. h dello stesso articolo caccia con richiami vietati in quanto il tenore letterale della previsione sub h dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica, Terza Sezione, n. 4454/98, CED 210703. SESTA SEZIONE CC 14 FEBBRAIO 2017, N. 11833/17 RICORRENTE P.M. IN PROC. S. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio direttissimo – Convalida e contestuale giudizio Presentazione dell’imputato – Idoneità a tal fine della sola fissazione dell’udienza – Esclusione – Presenza dell’arrestato – Necessità. Ai fini della presentazione” dell’arrestato per la celebrazione dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo è necessaria la effettiva presenza dello stesso al cospetto del giudice impegnato in udienza, non essendo sufficiente la mera fissazione dell’udienza relativa alla richiesta di convalida entro le quarantotto ore dall’arresto, pur non essendo poi necessario che il provvedimento di convalida intervenga entro tale termine per essere l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento intervenuto successivamente alla conclusione di giudizio già in corso. La pronuncia segnalata sottolinea che il presupposto fondamentale perché possa svolgersi l'udienza di convalida dinanzi al Tribunale, in vista del successivo giudizio direttissimo, è costituito dall'effettiva presenza dell'arrestato in udienza, in assenza di qualsivoglia impedimento che lo riguardi o che precluda comunque quella presenza, aggiungendo che, ove potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell'udienza per quanto la stessa non possa aver luogo per l'assenza dell'arrestato finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l'arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva. In precedenza, in ogni caso, nel senso, ribadito dalla pronuncia in oggetto, che il termine di quarantotto ore dal momento dell'arresto fissato dall'art. 558, comma 4, c.p.p. è riferito alla presentazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, rimanendo irrilevanti l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi in ragione dell'oggettiva impossibilità a procedervi per l'impegno in altra attività della stessa natura, ovvero l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell'udienza, tra le altre, Sesta Sezione, n. 21/2014, CED 258555.