RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 13 DICEMBRE 2016, N. 11047/17 RICORRENTE B. E ALTRO ATTI DEL GIUDICE. Correzione di errori ed omissioni materiali – Presupposti – Fattispecie. La procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. riguarda i soli errori od omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insuscettibile di correzione di errore materiale l’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della pronuncia di assoluzione da uno dei reati contestati in imputazione . La pronuncia, nel precisare anche, nella motivazione, che fuori dai casi di emanazione contestuale di motivazione e dispositivo della sentenza penale, è alla pronuncia di quest'ultimo che è affidata nel processo penale la funzione dell'applicazione della legge al fatto contestato all'imputato, mentre la motivazione adempie ad una finalità meramente strumentale per cui è improduttiva di conseguenze giuridiche diverse da quelle coerenti col dispositivo, si conforma al costante orientamento della Corte sul punto si vedano, tra le altre, Sesta Sezione, n. 19851/16, CED 267177 Quinta Sezione, n. 22736/11, CED 250400 . QUARTA SEZIONE UP 22 NOVEMBRE 2016, N. 8079/17 RICORRENTE D. REATO. Prescrizione – Recidiva – Duplice incidenza. La recidiva reiterata infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma 2, c.p. cfr. sez. 2 n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 . La pronuncia ripropone l’assunto secondo cui la recidiva influisce sul calcolo della prescrizione sia ai fini del calcolo della pena sia ai fini del prolungamento discendente dalla presenza di atti interruttivi, già espresso da Seconda Sezione, n. 13463/16, CED 266532, Sesta Sezione, n. 48954/16, CED 268224 e Sesta Sezione, n. 50089/16, CED 268214 in senso però difforme, giacché una tale conclusione significherebbe porre a carico del reo due volte lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, Sesta Sezione, n. 47269/15, CED 265518. La stessa pronuncia qui segnala specifica poi, in motivazione, che la recidiva influisce comunque, nel senso appena ricordato, sul calcolo della prescrizione, pur se valutata subvalente rispetto ad eventuali circostanze attenuanti, attesa la previsione dell’art. 157 c.p. secondo cui non si applicano le disposizioni dell’art. 69 c.p., di talché l’unico modo per neutralizzare gli effetti di detta recidiva è che la stessa sia stata esclusa dal giudice in tal senso, tra le altre, Prima Sezione, n. 17263/08, CED 239627 . PRIMA SEZIONE CC 14 OTTOBRE 2016, N. 8419/17 RICORRENTE M. IMPUGNAZIONI. Impugnazioni straordinarie – Revisione - Prova nuova - Perizia – Presupposti. In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630, lett. c , c.p.p., perché una perizia possa costituire prova nuova occorre che essa sia basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, non rappresentando nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche. Il principio in oggetto è stato già ripetutamente enunciato dalla Corte tra le altre, da ultimo, Sesta Sezione, n. 34531/13, CED 256136 Prima Sezione, n. 16455/05, CED 231579 . Nel senso poi che l’accertamento peritale che può rendere ammissibile la richiesta di revisione, deve porsi, ove abbia comportato il ricorso a nuove tecniche e a nuove conoscenze, come il risultato di protocolli di indagine riconosciuti dalla comunità scientifica, Seconda Sezione, n. 3031/09, CED 246257. PRIMA SEZIONE CC 11 GENNAIO 2017, N. 9780/17 RICORRENTE B. ESECUZIONE. Ricorso per cassazione - Deduzione di questioni non sollevate innanzi al giudice dell’esecuzione – Inammissibilità. Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben può far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati. La pronuncia ribadisce il principio già espresso, in precedenza, da Quinta Sezione, n. 9/2000, CED 215976.