RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 20 DICEMBRE 2016, N. 4222/17 RICORRENTE D. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Riforma in senso assolutorio di sentenza di condanna – Necessità di rinnovazione della prova dichiarativa – Esclusione – Ragioni. Il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello non necessita, al contrario dell’ipotesi inversa, della previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, non rilevando, in tal caso, il principio del ragionevole dubbio , sì da essere perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., salva tuttavia restando la necessità di una motivazione di natura rafforzata. La pronuncia ribadisce quanto già affermato, sia pure incidentalmente, dal recente arresto delle Sez. Unumero , numero 27620/16, CED 267486-267491 in contrasto con l’isolata decisione, in senso contrario, di Seconda Sezione, numero 32619/14, CED 260071. TERZA SEZIONE UP 14 LUGLIO 2016, N. 4911/17 RICORRENTE S. EDILIZIA. Permesso di costruire illegittimo - Dirigente responsabile comunale titolare del diritto al rilascio – Concorso nel reato di cui all'art. 44 del d.P.R. numero 380 del 2001 – Configurabilità. In materia edilizia, risponde del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 il dirigente dell'area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima, atteso che questi, in quanto incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, è titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 40 c.p La pronuncia, che reitera analogo principio già espresso da Terza Sezione, numero 19566/04, CED 228888, si pone in difformità rispetto all’affermazione di Terza Sezione, numero 9281/11, CED 249785, giacché la titolarità della posizione di garanzia, discendente dall'art. 27 del d.P.R. numero 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva.