RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

24 GENNAIO 2017, N. 20 PROCESSO PENALE. Mezzi di ricerca della prova – corrispondenza postale del detenuto – non fondatezza. È vero che il diritto di cui all’art. 15 Cost. comprende tanto la corrispondenza” quanto le altre forme di comunicazione”, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con gli altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia. È altresì vero, tuttavia, che la tutela del medesimo diritto – nella specie, quello a comunicare liberamente e riservatamente – non esige di necessità l’uniformità della disciplina delle misure restrittive ad esso applicabili. Al contrario, la medesima esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni interpersonali ben può tollerare, o persino richiedere, che la limitazione del diritto sia adeguatamente modulata, in ragione delle diverse caratteristiche del mezzo attraverso cui la comunicazione si esprime. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 85/2013 al pari di ogni altro diritto costituzionalmente protetto, anche il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza è soggetto a limitazioni, purché disposte per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette. 24 GENNAIO 2017, N. 18 PROCESSO PENALE. Incompatibilità alla funzione di trattazione della udienza preliminare per il giudice che, nel corso della stessa, abbia ravvisato un fatto diverso da quello contestato e abbia invitato il pubblico ministero alla modifica dell’imputazione e questi abbia aderito – non fondatezza. L’invito del giudice a modificare l’imputazione non è assimilabile all’ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero. Quest’ultima determina la regressione del procedimento la fase in corso davanti al giudice che l’ha emessa si chiude, e la fase che si aprirà all’esito delle iniziative del pubblico ministero – il quale dovrà esercitare nuovamente l’azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti – sarà, in ogni modo, anche se omologa, una fase distinta e ulteriore, rispetto alla quale la valutazione di merito insita nel precedente provvedimento potrà assumere una valenza pregiudicante”. All’opposto, l’invito a modificare l’imputazione rappresenta un rimedio endofasico” dalla sua formulazione non deriva, dunque, alcuna incompatibilità del giudice all’ulteriore trattazione della medesima fase. È vero che, sollecitando il pubblico ministero a modificare l’imputazione per diversità del fatto, il giudice esterna un convincimento sul merito della regiudicanda ma lo fa come momento immediatamente prodromico alla decisione che è – legittimamente – chiamato ad assumere in quello stesso contesto segnatamente, per evitare di doversi pronunciare su una imputazione che reputa non aderente alla realtà storica emersa dagli atti processuali. Resta dunque esclusa la configurabilità di una menomazione dell’imparzialità del giudice, atta a rendere costituzionalmente necessaria l’applicazione dell’istituto dell’incompatibilità. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 131/1996 premesso che le regole sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio, di rilievo costituzionale, dell’imparzialità-terzietà della giurisdizione, le cause di incompatibilità endoprocessuale sono finalizzate ad evitare che anche semplici apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato in seno al medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l’attività di giudizio non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche , per tale intendendosi non il solo giudizio dibattimentale, ma qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che, in base ad un esame delle prove, pervenga ad una decisione di merito. 24 GENNAIO 2017, N. 17 PROCESSO PENALE. Misure cautelari – criteri di scelta delle misure – mancata previsione del divieto della custodia cautelare in carcere nel caso di imputati per gravi reati [nella specie, tra gli altri, del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.], genitori di minori di età superiore a sei anni – non fondatezza. L’individuazione normativa ex art. 275, co. 4, cod. proc. pen. del limite dei sei anni di età del minore per l’applicazione del divieto di custodia cautelare in carcere non può essere accostata alle presunzioni legali assolute che comportano l’applicazione di determinate misure o pene sulla base di un titolo di reato, con l’effetto di impedire al giudice di tenere conto delle situazioni concrete o delle condizioni personali del destinatario della misura o della pena. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 239/2014 l’elevato rango dell’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono certamente quelli di difesa sociale, sottesi alle esigenze cautelari, laddove la madre sia imputata di gravi delitti. 24 GENNAIO 2017, N. 15 IMPIEGO PUBBLICO. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni – presidenza del Consiglio dei ministri – prevista cessazione entro il 1° novembre 2012 di tutti gli incarichi, di prima e seconda fascia, in corso a quella data, conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 [spoil system] – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 2, co. 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 135/2012 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, all’esito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 6, del decreto legislativo n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 269/2016 i meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo, sono incompatibili con l’art. 97 Cost. quando siano riferiti, non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo ovvero a figure apicali, ma ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell’indirizzo politico. 19 GENNAIO 2017, N. 14 SANITÀ PUBBLICA. Disposizioni straordinarie della Regione Molise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza – possibilità di proroga di contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza, di incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa nonché di contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali – illegittimità costituzionale. La legge della Regione Molise n. 3/2015 Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza – consentendo la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, nonostante le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012 attribuiscano al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over – è costituzionalmente illegittima. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 266/2016 costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005 ”, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. 19 GENNAIO 2017, N. 13 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Enti locali – finanziamento degli incentivi fiscali e contributivi, di cui ai commi 118 e 121 dell’art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190, con le risorse del Fondo di rotazione alla data del 1° gennaio 2015 [di entrata in vigore del decreto-legge impugnato] anziché alla data del 30 settembre 2014, come originariamente stabilito – illegittimità costituzionale. L’art. 7, co. 9-sexies, del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 125/2015, è costituzionalmente illegittimo avendo di fatto reso impossibile alla Regione Umbria di dare attuazione agli interventi oggetto della delibera della Giunta regionale n. 1340/2014 e di evitare la perdita delle risorse liberate dal Fondo europeo di sviluppo regionale FESR confluite nel Piano di azione coesione PAC . Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 29/2016 nei giudizi in via principale, le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.