RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CC 23 NOVEMBRE 2016, N. 1840/17 RICORRENTE A. MISURE CAUTELARI. Misura coercitiva personale – Inefficacia per omesso interrogatorio – Decreto di fermo – Richiesta di nuova misura - Interrogatorio in vinculis – Legittimità. Ove il pubblico ministero emetta nei confronti della persona la cui misura cautelare sia divenuta inefficace per l'omesso interrogatorio, un decreto di fermo e la stessa sia posta pertanto nuovamente in custodia cautelare in carcere per tale titolo, il giudice, a cui, unitamente alla convalida del fermo, sia chiesta l'emissione di una nuova misura, legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'indagato, in stato di detenzione, sia ai fini della convalida del fermo sia al fine di emettere la nuova misura, non violandosi in tal caso il disposto dell'art. 302 cod. proc. pen. in tema di necessaria condizione di persona libera dell'indagato al momento dell'interrogatorio, che attiene a diversa sequenza procedimentale. L’affermazione consegue al principio per cui, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. anche nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia da ultimo Sesta sezione, n. 38782/2008, CED 241404 . Nel senso in generale che è illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p., rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini previsti dal codice di rito, revochi la misura cautelare e adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione dell'indagato e l'interrogatorio di quest'ultimo deve, pertanto, avvenire, ex art. 302 cod. proc. pen., in stato di effettiva libertà, Quinta Sezione, n. 50992/2014, CED 263214. SESTA SEZIONE CC 11 NOVEMBRE 2016, N. 1993/17 RICORRENTE M. ED ALTRO MISURE DI SICUREZZA. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 - Persona alla quale le cose sono state sequestrate - Legittimazione al riesame o all'appello – Limiti – Presunzione di interposizione di persona. La legittimazione del terzo a richiedere il riesame o a proporre appello avverso il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992, deve ritenersi limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di collegamento con l'imputato/indagato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al procedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire. La pronuncia si conforma esattamente a quanto già statuito da Seconda Sezione, n. 15804/2015, CED 263390 Sesta Sezione, n. 27172/2011, CED 250731 e Prima Sezione, n. 1421/2002, CED 221843. Più in particolare, in motivazione la sentenza precisa che laddove il sequestro sia disposto sul presupposto che il bene, pur formalmente di proprietà del terzo, di fatto e sostanzialmente sia nella disponibilità dell'indagato che, quindi, con il suddetto stratagemma, abbia tentato di sottrarlo al sequestro e poi alla confisca, il terzo ha invero due possibilità o quella di impugnare il provvedimento ed ammettere che il bene è nella disponibilità dell'indagato e, quindi, in sostanza, riconoscere la fondatezza della tesi accusatoria, conseguendone però, in tal caso, la carenza di interesse ad agire, ovvero quella di impugnare il provvedimento e contestare che il bene sia riconducibile all'indagato e sostenere che è di sua esclusiva proprietà con necessaria indicazione degli elementi dai quali desumere l'esclusiva titolarità del bene. Una volta, poi, che questo onere sia stato assolto, quand'anche fosse dimostrato il fumus delicti,il sequestro non potrebbe che essere revocato,perché l'accusa non avrebbe dimostrato che il bene è nella disponibilità dell'indagato, sicché il sequestro sarebbe, per assioma, illegittimo, non potendosi sottoporre a vincolo reale un bene appartenente ad un terzo estraneo a qualsiasi ipotesi di reato. TERZA SEZIONE UP 27 APRILE 2016, N. 1946/17 RICORRENTE B. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato – Richiesta formulata dal difensore di fiducia non munito di procura speciale alla presenza dell'imputato silente - Legittimità - Ragioni. E’ legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, alla presenza dell'imputato che sia presente e nulla eccepisca giacché la locuzione di cui all’art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. secondo cui la richiesta deve essere espressa va intesa come manifestata , potendosi ritenere, pertanto, compatibile con la testuale dizione normativa ogni forma di esternazione della volontà, e, quindi, anche una forma di tipo tacito o per facta concludentia, quale è quella di chi, lungi dal manifestare la propria opposizione al contenuto della richiesta, evidenzia, viceversa, con il proprio silenzio, la adesione ad essa. La pronuncia riafferma sul punto il principio già enunciato da Sezioni unite penali, n. 9977/08, CED 238680 e poi seguito da Terza Sezione, n. 44469/09, CED 245218. Per la medesima conclusione sempre in relazione a richiesta formulata dal difensore privo di procura speciale e in presenza dell’imputato , con riferimento al patteggiamento, si veda Sesta Sezione, n. 8492/11, CED 249637.