RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 26 OTTOBRE 2016, N. 51315/16 RICORRENTE J. NOTIFICHE. Elezione di domicilio presso il difensore – Revoca o rinuncia al mandato difensivo – Cessazione degli effetti dell’elezione – Esclusione - Ragioni. L’elezione di domicilio effettuata dall'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, sicché, qualora il domicilio sia stato eletto presso un difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata. Principio del tutto consolidato nella giurisprudenza della Corte tra le altre, Seconda Sezione, n. 31969/15, CED 264234 Prima Sezione, n. 8116/2010, CED 246387 Sesta Sezione, n. 41720/06, CED 235297 . QUINTA SEZIONE CC 6 OTTOBRE 2016, N. 50847/16 RICORRENTE B. MISURE DI PREVENZIONE. Misura della sorveglianza speciale ex artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 159 del 2011 – Applicabilità a soggetto residente all’estero – Sussistenza. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011 si applica anche a soggetto residente all'estero, fermo restando che l'applicabilità concreta della misura è subordinata alla presenza del proposto in territori soggetti alla sovranità dello Stato. L’affermazione, fondata dalla Corte sul fatto che la legge non contiene requisiti che conducano in senso contrario, è di inedito contenuto. TERZA SEZIONE UP 13 SETTEMBRE 2016, N. 48581/16 RICORRENTE P.G. IN PROC. P. IMPUGNAZIONI. Pronuncia di condanna - Ricorso del P.M. – Esperibilità –Requisiti. Anche la sentenza di condanna è impugnabile dal P.M. potendo egli proporre gravame, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve comunque presentare i caratteri della concretezza e della attualità ne consegue che, qualora questi denunci la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza dell'interesse medesimo, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare, sicché nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per contro, non è ammessa una impugnazione del P.M. che si risolva in una mera pretesa teorica, volta cioè ad ottenere una decisione solo formalmente esatta e, pertanto, come tale, insufficiente ad integrare quel vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito. La pronuncia ribadisce principi di consueta affermazione quanto all’interesse concreto che deve sempre presiedere all’impugnazione si vedano, tra le altre, Sez. Un, n. 42/05, CED 203093 Sez. Un, n. 5/00, Neri Settima Sezione, n. 21809/14, CED 263538 . In particolare, poi, nel senso che è comunque inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, Quinta Sezione, n. 35722/13, CED 256950. TERZA SEZIONE UP 15 GIUGNO 2016, N. 50750/16 RICORRENTE D. E ALTRI IMPUGNAZIONI. Appello - Rinuncia ad eccezione dei motivi riguardanti la misura della pena – Inclusione nella rinuncia anche di quelli concernenti le circostanze attenuanti – Sussistenza – Ragioni - Fattispecie. La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quelli riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche dei motivi inerenti il riconoscimento di circostanze attenuanti e quelli concernenti la recidiva giacché il principio tantum devolutum quantum appellatum, pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati, tale connessione non ricorrendo tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante. Nella specie, relativa a rinuncia con esclusione dei soli motivi relativi alla riduzione della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al bilanciamento delle circostanze, la Corte ha ritenuto irrevocabilmente esclusa dalla cognizione del giudice del gravame ogni questione relativa alla sussistenza stessa delle circostanze aggravanti . La pronuncia si conforma ai principi più volte affermati dalla Corte, sia con riguardo alla nozione di misura della pena fatta oggetto, dall’appellante, di esclusione dalla rinuncia da lui effettuata all’impugnazione tra le altre, si vedano, Seconda sezione n. 49038/14, CED 261144 Seconda sezione n. 11761/14, CED 259825 , sia con riguardo alla necessaria connessione, con i motivi specificamente impugnati, di quelli suscettibili comunque di esame da parte del giudice dell’impugnazione Quinta Sezione n. 7646/84, CED 165794 Quinta Sezione, n. 2179/83, CED 163043 Prima Sezione, n. 836/81, CED 151832 Seconda Sezione, n. 9481/80, CED 145972 .