RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 28 GIUGNO 2016, N. 43120/16 RICORRENTE P. REATI CONTRO IL PATRIMONIO Invasione di terreni o edifici – Circostanza aggravante – Requisiti – Fattispecie. La circostanza aggravante prevista dall'art. 633, comma secondo, cod. pen., esige che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso. La ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione del numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua. Nella fattispecie, caratterizzata dall’accesso di centinaia di persone presso un capannone per partecipare ad una festa rave” quando già in precedenza vi aveva fatto accesso l’organizzatore al fine di approntare le strutture necessarie la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza . Nel medesimo senso, in precedenza, vedasi la remota pronuncia di Seconda Sezione, 21/01/1953, inedita. QUINTA SEZIONE UP 2 MAGGIO 2016, N. 42309/16 RICORRENTE C. REATI CONTRO LA PERSONA Diffamazione a mezzo stampa - Direttore editoriale – Responsabilità – Condizioni. Il direttore editoriale può essere ritenuto colpevole del delitto di diffamazione solo ove sia accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione ovvero abbia concorso, consapevolmente, a raggiungere tale evento mentre allo stesso non è estensibile la specifica responsabilità di cui all'art. 57 cod. pen., espressamente prevista per il solo direttore responsabile. La pronuncia reitera, quanto alla prima parte, il principio già enunciato negli stessi termini da Quarta Sezione, n. 8716/81, CED 150398. Quanto alla inapplicabilità del titolo di responsabilità ex art. 57 cod. pen., la pronuncia precisa, richiamando Quinta Sezione, n. 42125/11, CED 251705, che mentre il direttore responsabile è il soggetto che assume la paternità di quanto venga pubblicato, ponendosi per l'art. 57 cod. pen. in posizione di garanzia, siccome tenuto ad esercitare il controllo atto a impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati, il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell'azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne, tuttavia, la responsabilità esterna nella logica dell'art. 57 cod. pen Conseguentemente, un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe una non consentita applicazione analogica in malam partem. SECONDA SEZIONE CC 28 GIUGNO 2016, N. 43146/16 RICORRENTE B. ED ALTRI MISURE CAUTELARI Riforma in sede di appello di decisione assolutoria – Necessità di motivazione rafforzata – Sussistenza – Applicazione in sede cautelare – Esclusione - Ragioni. La regola secondo cui, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, non può trovare applicazione con riferimento alla difforme decisione in sede di riesame rispetto al rigetto della richiesta di applicazione di misura coercitiva, ove è sufficiente la gravità indiziaria a carico dell'indagato e quindi un livello di verosimiglianza della sua responsabilità penale che si pone certamente al di sotto della predetta soglia del ragionevole dubbio . L’affermazione è inedita. Quanto invece alla necessità di una motivazione rafforzata” al fine di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, tra le altre, da ultimo, Prima Sezione, n. 12273/14, CED 262261 nonché Terza Sezione, n. 6817/2014, CED 262524. TERZA SEZIONE CC 8 SETTEMBRE 2016, N. 43724/16 RICORRENTE O TERMINI Sentenza contumaciale - Restituzione nel termine per impugnare - Decorrenza – Fattispecie. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti. La sentenza ribadisce l’orientamento già espresso da Prima Sezione, n. 40323/06, CED 235982.