RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 4 MARZO 2016, N. 37846/16 RICORRENTE S. GIUDICE. Giudice che ha disposto l’applicazione della pena – Incompatibilità a disporre la confisca in sede esecutiva - Esclusione. Il Giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena non è incompatibile a disporre in sede di esecuzione il provvedimento di confisca non adottato in sede di cognizione. La pronuncia valorizza, sul presupposto che i casi di incompatibilità del decidente enucleano ipotesi tassative, la mancanza di alcuna previsione che stabilisca una incompatibilità ad adottare in differita”, in relazione al reato per il quale è intervenuta l’applicazione della pena, il provvedimento ablativo. Infatti, la disciplina dell'incompatibilità deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto . Il caso di specie non risulta, di converso, né analogo , ne' paragonabile a quello in cui il giudice abbia formulato un vero e proprio giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, situazione che è l'unica, secondo la pronuncia, a poter dar luogo ad incompatibilità ex art. 34 c.p.p., come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 183/2013. QUINTA SEZIONE UP 7 MARZO 2016, N. 34913/16 RICORRENTE V. ED ALTRO MISURE CAUTELARI REALI. Ricorso per cassazione – Trattazione in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p – Illegittimità costituzionale per violazione degli articolo 111 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articolo 111 e 117, comma primo, Cost., dell’art. 311, comma quarto, c.p.p come richiamato dall’art. 325, comma terzo, nell’interpretazione del diritto vivente nel senso che il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione per la trattazione dei ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 127 c.p.p. La pronuncia osserva che nell'ottica delineata dall'art. 6 Convenzione EDU, il principio dell' esame pubblico della causa deve intendersi riferito, in materia penale, alla trattazione delle questioni che ineriscono alla responsabilità dell'imputato, all'assunzione e alla valutazione degli indizi e delle prove a suo carico, alla disamina della tematica afferente alla pericolosità sociale dell'interessato e alla conseguente applicazione di sanzioni penali, di misure di sicurezza o di prevenzione o comunque di misure di carattere afflittivo nei suoi confronti. Non vi è invece ragione di procedere nelle forme dell'udienza pubblica laddove l'oggetto della trattazione sia costituito esclusivamente da questioni di questioni di carattere tecnico-giuridico e altamente specialistico, rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale - richiesto dall'art. 6, cit., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - può ritenersi non necessario, alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. PRIMA SEZIONE CC 20 LUGLIO 2016, N. 36333/16 RICORRENTE D. PROVE. Confessione stragiudiziale – Valutazione - Criteri. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo, e quanto alla prova dichiarativa occorre distinguere il caso in cui sia riferita dal testimone, con applicazione della regola di valutazione propria delle prove testimoniali, da quello in cui sia riferita dal chiamante in reità o correità, con applicazione della regola della necessità di riscontri esterni. Nel medesimo senso, Prima Sezione, numero 17240/11, CED 249960.