RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 22 GIUGNO 2016, N. 38513/16 RICORRENTE B. IMPUGNAZIONI. Rescissione del giudicato - Mancata attivazione dell'imputato per mantenere contatti con il difensore di fiducia - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Sussistenza – Esclusione. In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. penumero , quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. La pronuncia riafferma l’orientamento già espresso dalla Corte con la sentenza di Sesta Sezione, numero 15932/15, CED 263084. In motivazione si aggiunge che l’operatività dell'istituto della rescissione del giudicato è subordinata, per espressa previsione dell’art. 625-ter, comma primo, cod. proc. penumero , alla prova, che deve essere fornita dal condannato o dalla persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato , che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, essendo l'onere probatorio giustificato dal fatto che la parte tende a confutare gli accertamenti in precedenza svolti in sede di cognizione ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale, posto che la dichiarazione di assenza richiede controlli non solo formali ma anche sostanziali sugli elementi di fatto nel caso di specie, nomina del difensore ed elezione di domicilio da cui inerire la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, tant'è che questi, anche quando compare tardivamente, deve fornire analoga prova, per essere reintegrato in talune facoltà, che l'assenza è stata dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. SECONDA SEZIONE UP 21 GIUGNO 2016, N. 37382/16 RICORRENTE P. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Assoluzione dell'imputato in primo grado - Appello proposto esclusivamente dalla parte civile - Regola di giudizio da applicarsi - Parametri propri del giudizio penale e non del giudizio civile - Fattispecie. Anche nel giudizio di appello che sia instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onore della prova ovvero di responsabilità oggettiva. Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha ribadito la necessità che il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado possa essere effettuato solo offrendo una motivazione rafforzata non essendo sufficiente una lettura alternativa delle emergenze processuali . Nel medesimo senso, da ultimo, Quarta Sezione, numero 42995/15, CED 264751. PRIMA SEZIONE CC 4 MARZO 2016, N. 37612/16 RICORRENTE P. MISURE CAUTELARI REALI. Dissequestro e restituzione dei beni con provvedimento non impugnato – Contestazioni di terzi sulla destinazione degli stessi - Competenza del giudice dell’esecuzione – Esclusione. In caso di beni sequestrati nel corso di procedimento penale e già svincolati senza impugnazione del provvedimento di dissequestro, eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del medesimo procedimento, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione penale, a norma dell'art. 676 cod. proc. penumero , bensì, eventualmente, quella del giudice civile anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. penumero , reclamando il diritto di ottenerne il possesso. Il principio affermato è, sul punto specifico, inedito. SESTA SEZIONE UP 7 LUGLIO 2016, N. 375322/16 RICORRENTE S. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato - Omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza - Nullità - Non necessità della sua presenza - Irrilevanza. In tema di giudizio abbreviato, dà luogo a nullità l’omesso rituale avviso di fissazione dell’udienza al Difensore di fiducia, a nulla rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio né il fatto che sia stato nominato, in luogo del difensore di fiducia non avvisato, un difensore d’ufficio il quale nulla abbia eccepito. Nel medesimo senso, Prima Sezione, numero 11248/09, CED 242850. Vedi, nel senso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. penumero , quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. penumero giacché viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Sez. U., numero 24630/15, CED 263598.