RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 30 MARZO 2016, N. 27979/16 RICORRENTE P. ED ALTRO. PROVE. Divieto di testimonianza indiretta da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa - Registrazione nel corso di intercettazione ambientale autorizzata - Inutilizzabilità – Esclusione. Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. penumero , e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni. La pronuncia riafferma l’orientamento costantemente espresso dalla Corte tra le altre, Prima Sezione, numero 41379/09, CED 245071 Sesta Sezione, numero 35412/07, CED 237304 . TERZA SEZIONE UP 5 FEBBRAIO 2015, N. 25808/16 RICORRENTE P. REATI TRIBUTARI. Reato di frode fiscale ex art. 2 del d.lgs. numero 74 del 2000 – Momento consumativo del reato – Presentazione della dichiarazione – Successivi sviluppi del rapporto tributario – Irrilevanza - Fattispecie. Il nucleo costitutivo del reato di frode fiscale è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, in guisa da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione sicché lo stesso si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai consumato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. In applicazione del principio la Corte ha escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese e l’estinzione del debito tributario potessero avere reso inoffensiva la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture di cui all’art. 2 del d. lgs. numero 74 del 2000 . La pronuncia ribadisce l’affermazione di Sez. Unumero numero 2333/95, CED 200260 pur resa con riferimento alla disciplina sanzionatoria antecedente al d. lgs. numero 74 del 2000.