RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 03 FEBBRAIO 2016, N. 25867/16 RICORRENTE G. PROCEDIMENTI SPECIALI. Opposizione a decreto penale - Richiesta di messa alla prova – Giudice competente – Giudice del dibattimento. Competente a conoscere della richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è il giudice dibattimentale e non il giudice per le indagini preliminari non essendo applicabile in via analogica l’art. 461, comma terzo, cod. proc. pen. secondo cui destinatario della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e di applicazione della pena è il giudice che ha emesso il decreto penale. Non risultano precedenti. TERZA SEZIONE CC 08 APRILE 2016, N. 24819/16 RICORRENTE D. SPORT. Manifestazioni sportive – Obbligo di presentazione alla P. S. – Richiesta di modifica o di revoca – Competenza – Giudice delle indagini preliminari. La competenza a decidere sulla richiesta di modifica o di revoca dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con manifestazioni sportive ex art. 6, comma secondo, l. n. 401 del 1989, è il giudice delle indagini preliminari che ha proceduto alla convalida stante la natura della misura, incidente sulla libertà personale che impone di non limitare l'intervento del giudice al solo momento genetico della misura stessa. Nel senso, appunto, che l'obbligo in oggetto è assimilabile a misura di prevenzione che incide sulla libertà personale, tra le altre, Terza Sezione, n. 31387/15, CED 264244, e Terza Sezione, n. 23958/14, CED 259659 si vedano anche Corte cost. n. 193 del 1996, 144 del 1997 e 512 del 2002. TERZA SEZIONE CC 4 FEBBRAIO 2016, N. 25823/16 RICORRENTE C. ED ALTRI GIOCHI. Raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione e concessione - Adesione alla sanatoria prevista dalla L. n. 190 del 2014 - Conseguenze - Liceità della attività svolta - Protrazione del sequestro preventivo - Legittimità – Esclusione. In tema di raccolta di scommesse sportive, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 legge di stabilità 2015 , nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività. La pronuncia reitera quanto già affermato da Terza Sezione, n. 23960/15, CED 263847 e da Terza Sezione, n. 43392/15, inedita. TERZA SEZIONE CC 03 MARZO 2016, N. 25826/16 RICORRENTE A. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Invasione di terreni ed edifici – Illecito amministrativo di occupazione della sede stradale – Rapporto di specialità – Esclusione – Ragioni. La fattispecie di invasione di terreni ed edifici di cui all’art. 633 cod. pen. non si pone in rapporto di specialità con l'illecito amministrativo di occupazione della sede stradale previsto dall'art. 20 C.d.S., essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica la prima è infatti posta a tutela del patrimonio, l'altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale. Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 17892/15, CED 263766 e n. 31811/12, CED 254328.