RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 12 MAGGIO 2016, N. 21080/16 RICORRENTE L. NULLITA’. Mancato intervento del P.M. - Nullità – Legittimazione della parte privata alla deduzione della stessa – Esclusione. La parte privata non è titolare di interesse processuale a dedurre una nullità del contraddittorio riguardante l'intervento della pubblica accusa Fattispecie relativa ad eccepita nullità da parte del sottoposto a misura di prevenzione del procedimento di revoca della misura stessa per omessa partecipazione del P.M. . Non si registrano precedenti. Nel senso che la nullità dell'ordinanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare per omessa acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero può essere fatta valere soltanto da quest'ultimo, Sesta Sezione, n. 30422/10, CED 248035. SECONDA SEZIONE CC 20 APRILE 2016, N. 20809/16 RICORRENTE F. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Circonvenzione di persone incapaci – Terzo eventualmente danneggiato – Veste di persona offesa – Esclusione – Conseguenze in tema di avviso di richiesta di archiviazione. In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione. Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 38508/10, CED 248919 e Seconda Sezione, n. 7192/2008 CED 239504. QUINTA SEZIONE UP 18 MARZO 2016, N. 22536/16 RICORRENTE G. REATO. Estinzione - Prescrizione - Rinvio del dibattimento a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. - Sospensione della prescrizione - Instaurazione del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie. Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato. Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 32368/13, CED 255983. QUINTA SEZIONE UP 7 MARZO 2016, N. 22550/16 RICORRENTE P. M. IN PROC. C IMPUGNAZIONI. Ordinanza di trasmissione degli atti per diversità del fatto – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., comma secondo, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché la stessa non è ricorribile per cassazione, stante il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex art. 568, comma primo, cod. proc. pen Inoltre tale provvedimento non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe l'impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di un'ordinanza espressamente prevista dall'art. 521 cit., sicché la stessa non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, sebbene errato, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento quali condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi appunto come abnorme. Nel senso che è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando la configurabilità di fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nell'imputazione, dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., qualora non emerga, dall'ordinanza, che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell'imputazione, perché tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello del fatto diverso, Sesta Sezione, n. 32600/15, CED 264475. SECONDA SEZIONE CC 19 NOVEMBRE 2015, N. 20776/16 RICORRENTE S. ED ALTRO REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Appropriazione indebita – Consegna della cosa eseguita da persona diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa - Diritto di querela - Titolarità - Fattispecie. Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta pure al soggetto, anche se diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. Infatti il delitto di appropriazione indebita non riguarda soltanto la violazione del diritto di proprietà, commesso mediante l'abusiva interversione del titolo del possesso ma anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che, detenendo legittimamente e autonomamente la cosa, la affida a terzi e colui che se ne appropria illegittimamente. La pronuncia reitera, con approfondimenti, quanto già enunciato da Seconda Sezione, n. 26805/09, CED 244713. QUINTA SEZIONE UP 16 OTTOBRE 2015, N. 23030/16 RICORRENTE M. REATO. Estinzione - Querela – Remissione – Rinuncia. La remissione di querela, in quanto assimilabile ad una revoca, mediante una manifestazione, esplicita o implicita, di volontà, della domanda di sanzione della persona offesa, ossia ad una rinuncia al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promuovimento dell'azione penale, non è suscettibile di rinuncia. Non ricorrono precedenti sul punto. In generale, nel senso che la remissione di querela è atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità, Sez. Un., n. 27610/11, CED 250201.