RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 26 APRILE 2016, N. 20986/16 RICORRENTE C. GIUDIZIO. Prova testimoniale – Mancata indicazione nominativa del teste – Validità dell’assunzione della prova – Presupposti. La mancanza dell’indicazione nominativa del teste inserito nella lista ex art. 468 cod. proc. penumero non inficia la validità della prova assunta laddove siano indicati elementi che richiamano l’atto compiuto od altri dati da cui si possa risalire facilmente al nominativo della persona In precedenza, nel senso, compatibile con quello alla base della pronuncia qui segnalata, che la deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. penumero è utilizzabile se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza è pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa, Seconda Sezione, numero 36791/06, CED 235038 e Sesta Sezione, numero 4936/04, CED 228316. SECONDA SEZIONE UP 4 FEBBRAIO 2016, N. 20772/16 RICORRENTE S. IMPUGNAZIONI. Appello incidentale del P.M. – Omessa notificazione all’imputato – Conseguenze processuali – Esclusione – Ragioni. L'omessa notificazione all'imputato appellante dell'appello incidentale del P.M. non rende inammissibile quest'ultimo ne' determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado. La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte con sentenza della Sesta Sezione, numero 24184/03, CED 225568. SECONDA SEZIONE UP 21 APRILE 2016, N. 20200/16 RICORRENTE A. ED ALTRO REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Rapina – Circostanza aggravante ex art. 628, comma secondo, numero 3 bis, cod. penumero – Luogo di privata dimora – Nozione. Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma secondo, numero 3 bis cod. penumero , per luogo di privata dimora deve intendersi ogni ambiente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi sono titolari di uno ius excludendi alios e che sia in concreto idoneo a proteggere il diritto alla riservatezza consentendo lo svolgimento di atti di vita privata. Fattispecie relativa ad ufficio postale per il quale si è ritenuto che durante l’orario di apertura al pubblico non può considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di fronte agli sportelli dove chiunque può accedere liberamente mentre è privata l’area degli uffici dove il pubblico non può accedere senza espressa autorizzazione e dove il diritto di accesso al pubblico consente di attribuire all’ambiente le caratteristiche della dimora privata . Nel senso che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, tra le altre, Quinta Sezione, numero 6210/16, CED 265875 Quinta Sezione, numero 428/16, CED 265694.