RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 19 FEBBRAIO 2016, numero 15930/16 RICORRENTE M. ED ALTRO REATO. Circostanze – Giudizio di bilanciamento – Sindacato di legittimità – Limiti. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell' equivalenza. In tal senso già Quinta Sezione, numero 5579/13, CED 258874 nonché Prima Sezione, numero 758/93, CED 166224. TERZA SEZIONE UP 28 GENNAIO 2016, numero 14260/16 RICORRENTE S. ATTI. Sentenza di secondo grado – Motivazione – Integrazione reciproca con quella di primo grado – Condizioni. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, cosicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza d’appello. Il principio è di costante affermazione nella giurisprudenza della Corte Terza Sezione, numero 44418/13, CED 257595 Prima Sezione, numero 8868/00, CED 216906 . Si è anche aggiunto che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione Sesta Sezione, numero 48248/14, CED 261248 . TERZA SEZIONE CC 27 GENNAIO 2016, numero 16023/16 RICORRENTE M. NOTIFICAZIONI. Soggetto legittimato a ricevere la notifica – Individuazione – Momento determinante – Materiale inoltro dell’atto – Conseguenze. Il momento rilevante al fine dell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere la notifica dell'atto è quello in cui lo stesso venga materialmente inviato per la notificazione stessa, non necessariamente coincidente con quello di emissione dell'atto, sicché ove si verifichi un distacco temporale tra l'emissione dell’atto nella specie decreto penale e il materiale inoltro dello stesso per la notifica è da ritenersi dovuta la notifica al difensore di fiducia che sia stato nominato in tale intervallo temporale. Nel senso, appunto, che le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato, tra le altre, Terza Sezione, numero 5096/13, CED 258839 e Terza Sezione, numero 20931/09, CED 243864. TERZA SEZIONE CC 20 GENNAIO 2016, numero 14750/16 RICORRENTE G. GIUDICE. Messa alla prova - Ordinanza di sospensione del processo - Incompatibilità del giudice a giudicare del merito – Esclusione – Ragioni. L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall'art. 464 quater cod. proc. penumero , non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua, nei confronti di eventuali coimputati, con le forme ordinarie, in quanto viene adottata nella medesima fase processuale, e non implica una valutazione sul merito dell'ipotesi di accusa, costituendo esercizio della discrezionalità giurisdizionale fondata sulla delibazione dell'inesistenza ictu oculi di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. penumero , sulla verifica dell'idoneità del programma di trattamento, e su una prognosi favorevole di non recidiva soltanto nell'ipotesi di esuberanza motivazionale dell'ordinanza, che esondi dai limiti richiamati, pronunciandosi sul merito dell'ipotesi di accusa e/o su altre posizioni processuali, è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità, mediante gli istituti della astensione per gravi ragioni di convenienza di cui all’art. 36, comma 1, lett. h , cod. proc. penumero e della ricusazione per indebita manifestazione del proprio convincimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero . Il principio affermato è inedito.