RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 4 FEBBRAIO 2016, N. 8096/16 RICORRENTE A. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Dolo – Elemento differenziante rispetto al delitto di estorsione - Credibilità oggettiva della pretesa creditoria. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - che scrimina, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo, la suddetta fattispecie rispetto al delitto di estorsione, è solo quello che, alla stregua di concreti elementi fattuali, consenta di ritenere la pretesa creditoria oggettivamente credibile e tale, quindi, da rendere problematico l'esito di un eventuale giudizio civile. Conseguentemente, ove risulti che la pretesa creditoria esercitata violentemente sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell'ambito del delitto di estorsione in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto. Il principio è inedito. SECONDA SEZIONE UP 21 GENNAIO 2016, N. 8081/16 RICORRENTE E. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Tardività della querela - Deducibilità per la prima volta in sede di giudizio di legittimità - Esclusione. La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio. La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte con sentenze della Quinta Sezione, n. 19241/15, CED 264847, Terza Sezione, n. 39188/10, CED 248568 e Seconda Sezione, n. 32985/13, CED 256845 . TERZA SEZIONE UP 13 GENNAIO 2016, N. 7869/16 RICORRENTE Z. MANIFESTAZIONI SPORTIVE. Lancio di materiale pericoloso – Reato di pericolo concreto – Conseguenze. La fattispecie di cui all’art. 6 bis della l. n. 401 del 1989 secondo cui è punito chiunque , nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, ha natura di reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, per la sua configurabilità, non è richiesto che si cagioni un evento lesivo, posto che, peraltro, gli eventuali eventi del danno alle persone o del ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva costituiscono ipotesi di delitti aggravati dall'evento. Il principio è inedito. SESTA SEZIONE UP 22 DICEMBRE 2015, N. 7128/16 RICORRENTE B. SENTENZA. Danni - Condanna generica - Parte civile - Omessa determinazione del danno risarcibile - Nullità - Sussistenza – Esclusione. L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice. Il principio è stato in più occasioni già affermato dalla Corte tra le altre, Quarta Sezione, n. 13195/05, CED 231212 Sesta Sezione, n. 18155/03, CED 225900 Quinta Sezione, n. 20475/02, CED 221906 . TERZA SEZIONE CC 13 GENNAIO 2016, N. 4651/16 RICORRENTE M. GIUDICE. Ricusazione – Sanzioni - Applicazione della pena pecuniaria - Motivazione - Necessità - Contenuto. In tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria. Già in precedenza, Terza Sezione, n. 41213/15, CED 264989.