RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 12 NOVEMBRE 2015, N. 6884/16 RICORRENTE G. REATI SOCIETARI. Reato di cui all’articolo 2638 cod. civ. – Previsioni del primo e secondo comma – Diversa natura – Concorso formale – Possibilità- Fattispecie. In tema di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all’articolo 2638 cod. civ., mentre il delitto di cui al comma primo è reato di mera condotta, integrato sia dalla mera omessa comunicazione di informazioni dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all'organo di vigilanza l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che si consuma nel momento in cui viene posta in essere una delle condotte alternative previste dalla menzionata disposizione normativa, il delitto di cui al comma secondo è, invece, un reato di evento, per la cui consumazione è necessario che si sia verificato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni di vigilanza degli organi a ciò preposti, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, anche consistente nella omissione delle comunicazioni dovute alle predette autorità sicché, ove la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute, è configurabile un concorso formale di reati eterogeneo, caratterizzato, cioè, dalla contemporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione, conformemente alla previsione dell'articolo 81, comma primo, cod. pen La pronuncia afferma, per la prima volta, la possibilità del concorso tra le previsioni dei due commi dell’articolo 2638 cit. tale affermazione discende, peraltro, da principi già affermati in precedenza, avendo già Quinta Sezione, n. 26596/14, CED 262637 e n. 51897/13, CED 258033 precisato la natura di reato di condotta della fattispecie di cui al comma primo, e Quinta Sezione, n. 49362/12, CED 254065 già affermato che il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di autorità pubbliche previsto dal secondo comma dell'articolo 2638 cod. civ. è integrato anche dalla mera omessa comunicazione di informazioni dovute. TERZA SEZIONE CC 07 GENNAIO 2016, N. 5720/16 RICORRENTE P.M. IN PROC. S. REATI TRIBUTARI. Fattispecie ex articolo 2, comma terzo, d. lgs. n. 74 del 2000 - Natura - Circostanza attenuante. La fattispecie di cui all'articolo 2, comma terzo, del d.lgs. n. 74 del 2000, abrogata dal d.l. n. 138 del 2001 relativamente ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, ha natura di circostanza attenuante del reato di cui al comma primo dello stesso articolo e non già di reato autonomo. La pronuncia si conforma all’orientamento espresso dalla Corte con le pronunce della Terza Sezione, n. 20529/11, CED 250339 e n. 25204/08, CED 240246 discostandosi, invece, da quanto affermato da Terza Sezione, n. 23064/08, CED 239919, secondo cui tale fattispecie avrebbe natura di reato autonomo rispetto alla previsione di cui al comma primo dell’articolo 2. In motivazione la Corte valorizza in primo luogo la formulazione legislativa della norma la cui descrizione rinvia per relationem al reato di cui al comma primo del medesimo articolo, prevedendo un trattamento sanzionatorio inferiore in ragione della minore gravità del fatto, e senza alcuna immutazione degli elementi essenziali della condotta illecita ivi descritta, in adesione, del resto, alla linea interpretativa delle Sezioni Unite che hanno valorizzato il criterio strutturale come unico o principale canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali della fattispecie tra le altre, Sez. U., n. 35737/10, CED 247910 in secondo luogo appare fare leva sul criterio c.d. topografico, essendo la fattispecie formulata nel medesimo articolo che prevede il reato base, e non in una diversa disposizione, e sul criterio teleologico, così evidenziando che la fattispecie in oggetto è posta a tutela del medesimo bene giuridico rispetto al reato semplice. SESTA SEZIONE CC 09 FEBBRAIO 2016, N. 6864/16 RICORRENTE P.O. IN PROC. P. IMPUGNAZIONI. Misure cautelari - Notifica della richiesta di revoca o sostituzione ex articolo 299, comma quarto bis, cod. proc. pen. – Omissione – Ricorso per cassazione della persona offesa – Legittimazione. La persona offesa che deduca la mancata notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare secondo quanto previsto dall’articolo 299, comma quarto bis, cod. proc. pen. in caso di delitti commessi con violenza alla persona, può legittimamente dolersene mediante ricorso impugnando il provvedimento di revoca, inerendo tale omissione alla instaurazione del necessario contraddittorio cartolare come richiesto dalla norma. In precedenza, nel senso che l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g. applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista per l'ipotesi della mancata notifica alla persona offesa - è rilevabile pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa, di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'articolo 121 cod. proc. pen., Sesta Sezione, n. 6717/15, CED 262272 e n. 35613/15, CED 264342. SESTA SEZIONE CC 09 FEBBRAIO 2016, N. 6864/16 RICORRENTE P.O. IN PROC. P. MISURE COERCITIVE. Delitti commessi con violenza alla persona - Notifica alla persona offesa della richiesta di revoca della misura cautelare ex articolo 299, comma quarto bis, cod. proc. pen. – Applicabilità al reato di maltrattamenti in famiglia – Sussistenza – Ragioni. Tra i delitti commessi con violenza alla persona per i quali la richiesta di revoca delle misure di cui agli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. pen. deve essere notificata a cura della parte richiedente alla persona offesa a norma dell’articolo 299, deve ritenersi rientrare anche il reato di maltrattamenti in famiglia avuto riguardo all’oggetto della tutela penale e alla ratio che ispira l’incriminazione delle condotte in oggetto, vessatorie e minacciose, cui sono connessi rilevanti effetti sull’integrità psicologica della persona con incidenza anche sulla dignità e libertà della stessa. Il principio è inedito con riferimento al reato di maltrattamenti. Recentemente peraltro, come da informazione provvisoria, le Sezioni Unite della Corte, all’udienza del 29/01/2016, hanno incluso il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis cod. pen. tra quelli, sempre commessi con violenza alle persona”, per i quali l’articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell’avviso della richiesta di archiviazione.