RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 17 DICEMBRE 2015, N. 842/16 RICORRENTE B. MISURE COERCITIVE. Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione – Attualità – Necessità – Sussistenza – Obbligo di motivazione. L'art. 274, lett. c , cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti conseguentemente deve ritenersi insufficiente, sul piano motivazionale, ai fini della sussistenza dell’esigenza cautelare in questione, il mero riferimento a valutazioni ipotetiche fondate sulla personalità negativa dell’indagato. La pronuncia riprende e completa quanto già affermato, in ordine alla nuova dimensione dell’attualità del pericolo di reiterazione, Terza Sezione, n. 37087/15, CED 264688. TERZA SEZIONE UP 17 DICEMBRE 2015, N. 842/16 RICORRENTE B. MISURE COERCITIVE. Esigenze cautelari – Inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia cautelare in carcere – Obbligo motivazionale – Contenuto. La nuova previsione normativa dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come introdotta dalla legge n. 47 del 2015, impone al giudice della cautela, sia esso il giudice dell’ordinanza genetica che quello del riesame, di motivare in ordine alle ragioni per le quali le altre misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare in carcere risultino inadeguate anche se applicate congiuntamente, sicché non può più ritenersi, così come nella vigenza del precedente testo, sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e modalità di commissione dei reati, gli elementi specifici che inducono a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa senza obbligo di indicare come inidonee le altre misure coercitive Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea la motivazione che, a fronte della prospettazione difensiva dell’idoneità dell’applicazione congiunta della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. e della misura dell’obbligo di dimora, si era limitata a sottolineare l’inaffidabilità dell’indagato con riferimento alle sue capacità autocustodiali . Non risultano precedenti. TERZA SEZIONE UP 17 DICEMBRE 2015, N. 842/16 RICORRENTE B. MISURE COERCITIVE. Esigenze cautelari – Inidoneità degli arresti domiciliari – Onere motivazionale - . Il nuovo disposto di cui all’art. 275 comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis, comma primo” non consente più di affermare che la prescrizione dell’adozione del cosiddetto braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva, posto che detto onere è appunto appositamente richiesto oggi dalla nuova norma. In precedenza, nel senso, infatti, che la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva, Seconda Sezione, n. 6505/15, CED 262600. SECONDA SEZIONE UP 26 NOVEMBRE 2015, N. 2724/16 RICORRENTE S. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto - Circostanza ex art. 625 n. 7 cod. pen. – Luogo videosorvegliato – Esposizione alla pubblica fede - Limiti. In tema di circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., non qualsiasi sorveglianza del luogo è tale da escludere l’esposizione del medesimo alla pubblica fede, sì che non sia configurabile l’aggravante, ma solo quella che sia, in specie per continuità, specificamente efficace nell’impedire la sottrazione dell’oggetto. Nel senso che nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa, Quinta Sezione, n. 44157/08, CED 241690. Nel senso, parzialmente diverso secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all'interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione, Quinta Sezione, n. 14022/14, CED 259870 . TERZA SEZIONE UP 28 OTTOBRE 2015, N. 1628/16 RICORRENTE C. GIUDIZIO. Predibattimento – Deposito della lista testimoniale – Modalità – Impiego di mezzi tecnici - Ammissibilità. Il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen. ben può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all'art. 150 cod. proc. pen., salvo che la stessa non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell'art. 468 predetto, per la quale è invece d'obbligo la forma rituale dell'istanza. In precedenza, nel senso che, appunto, poiché il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen. ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, il relativo adempimento - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell'art. 468 predetto, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza - può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all'art. 150 cod. proc. pen., che bene assolvono in ipotesi di corretta e completa ricezione alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria, Sesta Sezione, n. 3/96, CED 206504. Analogamente, nel senso che la presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l'inoltro a mezzo fax ed è, di conseguenza, illegittima l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati, Prima Sezione, n. 44978/14, CED 261125 . TERZA SEZIONE UP 28 OTTOBRE 2015, N. 1628/16 RICORRENTE C. PROVE. Documenti – Sentenze tributarie – Efficacia vincolante – Esclusione – Valutabilità ex art. 238 bis cod. proc. pen. Le sentenze pronunciate dal giudice tributario, pur definitive, non vincolano il penale ma possono soltanto essere acquisite agli atti del dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione. Nel senso che le sentenze pronunciate dal giudice tributario, se non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale diversamente, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell'art. 238 bis cod. proc. pen., che rimanda ai parametri di cui agli artt. 187 e 192, comma terzo, cod. proc. pen., Terza Sezione, n. 39358/08, CED 241038 nonché Sesta Sezione, n. 10210/11, CED 249592.