RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 19 NOVEMBRE 2015, N. 47452/15 RICORRENTE I. REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO. Trasferimento fraudolento di valori – Pluralità di attribuzioni fittizie – Momento consumativo - Individuazione. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex articolo 12 quinquies del d.l. numero 306 del 1992, conv. in l. numero 356 del 1992, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse. La pronuncia riafferma i principi enunciati da Prima Sezione, numero 23266/10, CED 247581 e da Seconda Sezione, numero 39756/11, CED 251192 in altri termini, in motivazione si specifica che ove la condotta di attribuzione fittizia nella specie, di società si articoli in una serie di atti il reato viene ad assumere la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, in ordine alla quale la serie concatenata di atti trasformativi realizza un’azione unitaria che si esaurisce e si qualifica, sul piano dell’individuazione del relativo momento consumativo, con il raggiungimento dell’assetto stabile e definitivo della nuova apparenza della compagine sociale si veda anche Sesta Sezione, numero 10024/08, CED 242754 . TERZA SEZIONE CC 7 OTTOBRE 2015, N. 47042/15 RICORRENTE D. MISURE CAUTELARI REALI. Intervenuto giudicato cautelare – Successivo mutamento giurisprudenziale caratterizzato da stabilità - Idoneità a fondare la riproposizione di richiesta di revoca della misura - Sussistenza. Il mutamento di giurisprudenza determinato da decisione delle Sezioni Unite o anche da una delle Sezioni semplici della Corte di cassazione nel normale esercizio della funzione nomofilattica, purché però connotato da caratteristiche di stabilità, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di misura cautelare già rigettata con provvedimento non più suscettibile di gravame. Il principio è stato già affermato dalla Corte con riguardo, oltre che all’ipotesi appunto di riproposizione di richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata Seconda Sezione, numero 19716/10, CED 247113 , alla ipotesi di riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata Terza Sezione, numero 27702/14, CED 260232 . Tali arresti si pongono nel segno evolutivo rispetto a quanto affermato da Sez. Unumero , numero 18288/10, CED 246651, secondo cui il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata, ciò imponendosi per la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui articolo 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. In motivazione, in particolare, si sottolinea che la funzione nomofilattica di cui all’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario appartiene ad ogni sezione della Corte pur dovendo ritenersi che, a fronte di decisioni contrastanti, la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenti un annuncio implicito di futura giurisprudenza determinante affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare. TERZA SEZIONE UP 7 OTTOBRE 2015, N. 47037/15 RICORRENTE C. SENTENZA. Contestazione di reato commesso singolarmente - Condanna per reato commesso in concorso – Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza – Esclusione. In tema di concorso materiale di persone, accusare l'imputato di avere commesso un reato da solo o con altra persona e condannarlo per averlo posto in essere, invece ,in concorso con qualcuno, o con correi diversi o in numero maggiore rispetto a quelli indicati in imputazione, non comporta alcuna immutazione del fatto, pregiudizievole all'esercizio del diritto di difesa diritto che sarebbe invece violato in caso di mutamento del titolo di concorso, da morale a materiale o viceversa, per la modifica di uno degli elementi essenziali del fatto, ovvero la condotta dell'agente, che ne deriverebbe. Il principio affermato è plasmato su quanto nei medesimi termini enunciato a suo tempo da Prima Sezione, numero 321/92, CED 191105 e, con riguardo alla prima parte, da Prima Sezione, numero 5355/03, CED 194219. Va tuttavia considerato che, con riguardo alla seconda affermazione, ovvero quella relativa al mutamento da concorso morale a concorso materiale o viceversa, la Corte è ormai da tempo orientata nel senso di escludere, anche in tal caso, alcuna violazione del principio dell’articolo 521 cod. proc. penumero giacché una tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione tra le tante, da ultimo, Seconda Sezione, numero 12207/15, CED 263017 Quinta Sezione, numero 15556/11, CED 250180 . Va anche ricordato che secondo la Corte non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestato a taluno il concorso in omicidio volontario con persone rimaste ignote, se ne affermi la responsabilità come mandante ed organizzatore, lasciandosi un margine di dubbio solo in ordine alla sua partecipazione alla fase strettamente esecutiva Prima Sezione, numero 23455/03, CED 224598 . TERZA SEZIONE UP 1 OTTOBRE 2015, N. 46501/15 RICORRENTE D. REATO. Reato continuato – Pena – Applicazione del minimo - Impugnazione in ordine all’individuazione del reato più grave – Carenza di interesse. E’ inammissibile per difetto di interesse il motivo di impugnazione con cui, a fronte di una contestazione di fatti - reato in continuazione tra loro, si censuri l’individuazione da parte del giudice di merito del fatto - reato ritenuto più grave ove il giudice applichi la pena base nel minimo in quanto, dall’individuazione di un episodio diverso, non discende comunque alcuna utilità pratica per l’impugnante, dovendosi dunque ritenere che tra diversi fatti reato contestati in continuazione l’individuazione di quello più grave, in assenza di contestazione di aggravanti per uno di essi, costituisce giudizio di fatto incensurabile. La pronuncia è, sul punto specifico, inedita.