RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 1 OTTOBRE 2015, N. 43341/15 RICORRENTE T. SEQUESTRO PROBATORIO Istanza di restituzione dei beni – Rigetto – Appello avanti al Tribunale del riesame - Annullamento dell’ordinanza irritualmente adottata e conversione del mezzo in ricorso per cassazione - Ragioni. In tema di misure cautelari reali, il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame, ex articolo 325 cod. proc. pen., e, indirettamente, con l'opposizione, ex articolo 263 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di restituzione. Di conseguenza, ove, avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di restituzione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, l'indagato proponga appello cautelare ex articolo 322 bis cod. proc. pen., il Tribunale si pronunci rigettandolo e, avverso l'ordinanza, l'indagato proponga ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale dev'essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello cautelare dev'essere convertito in ricorso per cassazione ex articolo 568 cod. proc. pen La pronuncia, conforme a quanto già enunciato da Quinta Sezione, n. 5062/98, CED 210106, si fonda sul presupposto, costantemente enunciato dalla Corte, secondo cui non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio tra le altre, Prima Sezione, n. 1635/15, CED 261864 Prima Sezione, n. 45623/10, CED 249177 . SECONDA SEZIONE CC 14 OTTOBRE 2015, N. 43353/15 RICORRENTE R. MISURE COERCITIVE PERSONALI. Richiesta di revoca – Obbligo di notifica della stessa alla persona offesa nei casi di delitti commessi con violenza alla persona – Sussistenza - Limiti. La previsione di cui all’articolo 299, comma terzo, cod. proc. pen. relativa all’obbligo di notificare alla persona offesa la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure coercitive previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 284, 285 e 286 applicate nei procedimenti riguardanti delitti commessi con violenza alla persona non si applica laddove la condotta violenta sia stata del tutto occasionale e dunque al di fuori di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima. La pronuncia, che non risulta avere precedenti, giustifica l’interpretazione restrittiva della norma in base alla ratio della disposizione che è quella di rendere partecipe la vittima dei reati in oggetto partecipe dell’evoluzione dello status cautelare dell’indagato, ratio non presente invece quando, appunto, la vittima sia meramente occasionale e non possa quindi derivarle alcun pregiudizio dalla revoca o dalla modifica dell’originaria misura. SECONDA SEZIONE CC 30 SETTEMBRE 2015, N. 41778/15 RICORRENTE S. CONFISCA. Reato di detenzione di stupefacenti – Confisca del denaro in sequestro – Legittimità – Esclusione - Ragioni. È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'articolo 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere. Fattispecie di sentenza di applicazione della pena . La pronuncia reitera il costante orientamento in tal senso della Corte tra le altre, Terza Sezione, n. 7074/13, CED 253768 Sesta Sezione, n. 11722/90, CED 185156 . Più in generale, nel senso che in ipotesi di patteggiamento per il delitto di cui all'articolo 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi, Terza Sezione, n. 2444/15, CED 262399 . QUINTA SEZIONE UP 13 LUGLIO 2015, N. 43489/15 RICORRENTE P.G. IN PROC. M. IMPUTATO. Incapacità dell’imputato di partecipare al processo – Sospensione del procedimento – Necessità – Limiti – Fattispecie. In caso di incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo il giudice è tenuto a sospendere il procedimento ex articolo 71 cod. proc. pen. tutte le volte in cui dalla pronuncia di una sentenza, quand’anche assolutoria o di proscioglimento, possa derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole. Fattispecie di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità ex articolo 129 cod. proc. pen., cui era conseguita l’applicazione in via definitiva di una misura di sicurezza custodiale, valutata come illegittima dalla Corte . Nel senso che l'accertamento, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto, dell'incapacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo impedisce la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura di sicurezza, già Quarta Sezione, n. 38246/09, CED 244729. Infatti, si è precisato, l'interpretazione logico-sistematica delle norme appena considerate consente, dunque, di affermare che il provvedimento di sospensione non va adottato e, se già disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato una sentenza a lui favorevole situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l'imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell'imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare Sesta Sezione, n. 34575/13, CED 255806 .