RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 22 OTTOBRE 2015, N. 41213/15 RICORRENTE A. GIUDICE. Istanza di ricusazione – Inammissibilità - Sanzione pecuniaria ex articolo 44 cod. proc. pen. – Motivazione – Obbligo – Sussistenza. La valutazione largamente discrezionale che caratterizza l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità della istanza di ricusazione richiede una motivazione che fornisca sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria. Già in precedenza, nel senso che l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, sì da dovere essere accompagnata da motivazione che fornisca sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria, Quinta Sezione, n. 21926/10, CED 247436. Nel medesimo senso si veda anche Sesta Sezione, n. 23783/12, CED 253045. TERZA SEZIONE UP 15 SETTEMBRE 2015, N. 41051/15 RICORRENTE F. ED ALTRO REATI EDILIZI. Sospensione condizionale della pena – Subordinazione del beneficio alla demolizione delle opere abusive – Applicabilità ad esecutore e direttore dei lavori - Esclusione. Il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e/o del direttore dei lavori per il reato di cui all'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'articolo 31 del citato d.P.R., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Terza Sezione, n. 17991/14, CED 261497 fondato sul presupposto che solo il proprietario, e non anche esecutore e direttore dei lavori, ha la disponibilità delle opere. TERZA SEZIONE UP 30 SETTEMBRE 2015, N. 41074/15 RICORRENTE Z. MISURE COERCITIVE. Riesame – Sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari in luogo indicato – Oneri dell’interessato– Individuazione. Costituisce onere dell’interessato, che non abbia fissa dimora nel territorio dello Stato e quindi sia privo di un’abitazione intesa come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, ma reclami dinanzi al giudice del riesame gli arresti domiciliari in altro luogo di privata dimora, fornire tutte le indicazioni necessarie, tra le quali l’idoneità del luogo indicato, diverso dall’abitazione, a salvaguardare le esigenze cautelari e la manifestazione di disponibilità ad accogliere l’indagato da parte del titolare del diritto di disporre del luogo indicato, affinché il tribunale del riesame possa sostituire o meno la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresi domiciliari. In motivazione la pronuncia precisa che, da un lato, il Tribunale del riesame non ha poteri istruttori per disporre d’ufficio accertamenti incompatibili con la speditezza dell’impugnazione cautelare si veda sul punto anche Seconda Sezione, n. 6816/07, CED 239432 e Terza Sezione, n. 21633/11, CED 250016 e, dall’altro, che lo stesso Tribunale può decidere, come previsto dall’articolo 309, comma nono, cod. proc. pen., sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”. SESTA SEZIONE CC 5 SETTEMBRE 2015, N. 40978/15 RICORRENTE P.M IN PROC. D. MISURE COERCITIVE. Ordinanza applicativa – Contenuto motivazionale – Disciplina ex lege n. 47 del 2015 – Carattere innovativo – Esclusione. La normativa introdotta dalla legge n. 47 del 2015 nella parte attinente alla motivazione delle ordinanze cautelari ex articolo 292 cod. proc. pen. non ha carattere innovativo avendo invece adeguato la formulazione delle norme alla interpretazione del preesistente assetto circa la necessità che l’ordinanza presenti un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del P.M. Fattispecie di misura cautelare adottata prima della entrata in vigore della novella de qua . La pronuncia non ha precedenti come noto, l’articolo 292, comma secondo, lett. c , cod. proc. pen., come modificato dall’articolo 8, comma primo, della l. n. 47 del 2015, prevede, quale requisito dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, a pena di nullità, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta”