SECONDA SEZIONE UP 9 LUGLIO 2015, numero 38155/15 RICORRENTE A. PARTE CIVILE. Giudizio di appello - Mancata presentazione delle conclusioni scritte – Revoca tacita della costituzione – Esclusione. La mancata presentazione da parte della parte civile costituita delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non equivale a revoca tacita della costituzione. Già nel senso che non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'articolo 82, comma secondo, cod. proc. penumero , in presenza di conclusioni formulate oralmente, stante la natura eccezionale della norma, insuscettibile di applicazione analogica, Seconda Sezione, numero 12550/15, CED 262299. PRIMA SEZIONE CC 29 MAGGIO 2015, numero 35841/15 RICORRENTE L. ESECUZIONE. Procedimento di esecuzione – Legittimazione della persona offesa dal reato - Esclusione. La persona offesa dal reato, le cui attribuzioni sono tassativamente indicate dall’articolo 90, comma primo, cod. proc. penumero , non è legittimata a proporre procedimento di esecuzione nella specie per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato in ragione del mancato adempimento, nei termini prescritti, dell’obbligazione risarcitoria cui il beneficio era stato condizionato non potendo la stessa ricomprendersi nella nozione di “interessato” di cui all’articolo 666, comma primo, cod. proc. penumero . La affermazione è inedita. Peraltro, nel senso in generale che il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta del P.M. o dell'interessato, anche tramite il proprio difensore, sicché nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione, si veda Prima Sezione, numero 43208/12, CED 253791. La pronuncia qui segnalata pone in rilievo, in motivazione, che, d’altra parte, proprio la previsione generale di cui all’articolo 90, comma primo, cod. proc. penumero , comporta che la stessa persona offesa ben possa sollecitare il P.M. a proporre incidente di esecuzione e, in particolare, a richiedere appunto la revoca della sospensione condizionale a suo tempo subordinata all’adempimento delle obbligazioni risarcitorie. QUINTA SEZIONE CC 4 MAGGIO 2015, numero 34443/15 RICORRENTE P. GIUDIZIO DI REVISIONE. Revisione ex articolo 630, comma primo, lett. a , cod. proc. penumero – Nozione di “altra sentenza penale irrevocabile” – Riferibilità anche alla sentenza di patteggiamento – Esclusione. La sentenza di patteggiamento non rientra nel genus «altra sentenza penale irrevocabile» idoneo ad integrare l'ipotesi di revisione di cui all’articolo 630, comma primo, lett. a , cod. proc. penumero , avendo il giudice dell’applicazione della pena, come esclusivo parametro di valutazione, la non sussistenza sulla base degli atti delle condizioni legittimanti il proscioglimento di cui all'articolo 129 cod. proc. penumero , e non essendo dunque egli tenuto ad affrontare il pieno merito della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento. La pronuncia richiama, per escludere la idoneità della sentenza di applicazione della pena ad instaurare il confronto ai fini della valutazione dell’inconciliabilità dei giudicati, l’affermazione delle Sezioni Unite della Corte proprio in relazione ai ristretti spazi cognitivi di merito propri della sentenza di patteggiamento Sez. Unumero , numero 10372/95, CED 202270, e numero 5777/92, CED191135 . TERZA SEZIONE CC 23 APRILE 2015, numero 36352/15 RICORRENTE Z. INDAGINI PRELIMINARI. Persona danneggiata – Diritto alla notificazione dell’avviso della richiesta del P.M. di archiviazione – Esclusione - Ragioni. Il danneggiato, in quanto soggetto portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale, e di per sé distinto rispetto alla persona offesa, quale soggetto titolare, invece, della norma penale e la cui lesione od esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, non ha diritto alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione proposta dal P.M. Fattispecie di soggetto pregiudicato da condotta di edificazione abusiva . Già nel senso che la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato, si veda, tra le altre, Terza Sezione, numero 6229/09 proprio in procedimento per abuso edilizio.