RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 5 GIUGNO 2015, N. 27866/15 RICORRENTE R. ED ALTRO LAVORO. Contratto di appalto e somministrazione – Criteri distintivi – Organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio d’impresa. In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione ma altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. La pronuncia ribadisce l’indirizzo già espresso da Terza Sezione, n. 861/05, CED 230664. SESTA SEZIONE UP 30 APRILE 2015, N. 27817/15 RICORRENTE L. SENTENZA. Risarcimento dei danni - Condanna generica – Liquidazione delle spese delle parti civili – Necessità – Sussistenza. L’onere di liquidazione delle spese di difesa in favore delle parti civili sussiste anche a fronte di una 'condanna generica', che si limiti, quindi, all'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, con rimessione al giudice civile dell'accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza della risarcibilità in concreto del danno, posto che la condanna generica è comunque statuizione che accoglie la richiesta di risarcimento del danno riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e costituisce evento del processo penale cui l'art. 541 cod. proc. pen. ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa, ferma la facoltà di compensazione. L’affermazione è inedita. TERZA SEZIONE UP 5 MARZO 2015, N. 27119/15 RICORRENTE P.G. IN PROC. B. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Motivazione della sentenza – Pluralità di ragioni autosufficienti – Motivi del ricorso che ne investono solo alcune – Inammissibilità. Nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorso per cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre. La sentenza riprende il principio già affermato da Prima Sezione, n. 14384/86, CED 174679 nonché da Prima Sezione, n. 4834/93, CED 195589. TERZA SEZIONE UP 5 MARZO 2015, N. 26732/15 RICORRENTE P.G. IN PROC. B. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO. Prescrizione – Atti interruttivi – Decreto penale non notificato ed anzi revocato – Idoneità all’interruzione - Sussistenza. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto dalla data della loro emanazione sicché l'interruzione della prescrizione ha luogo anche nel caso di decreto penale di condanna mai notificato ed anche successivamente revocato, in quanto, sulla base dei principi generali, gli atti di revoca hanno efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento degli atti giuridici processuali i cui effetti decorrono ex tunc. La affermazione è, sul punto specifico, inedita. Nel senso, in ogni caso, che il decreto penale di condanna interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione e non da quella della sua notificazione all'imputato, Quarta Sezione, n. 40281/07, CED 237885.