RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 7 APRILE 2015, N. 25766/15 RICORRENTE Z. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Creazione di targa automobilistica riproducente l’originale – Falsità materiale in certificazione amministrativa. Integra il reato di falsità materiale in certificazione amministrativa, di cui all’articolo 100, comma 14, C.d.S., che rimanda alle norme del codice penale, la condotta di colui che provveda a creare una targa automobilistica, ancorché riproducente l'originale detta fattispecie si differenzia da quella prevista dall'articolo 100, comma 12, C.d.S., che sanziona in via solo amministrativa la circolazione con targhe contraffatte. La sentenza si allinea al principio già espresso, tra le altre, Quinta Sezione, n. 46326/07, CED 238891 e Quinta Sezione, n. 9424/12, inedita. Nel senso che il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra appunto il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, Seconda Sezione, n. 35434/10, CED 248303. SESTA SEZIONE CC 1 APRILE 2015, N. 25262/15 RICORRENTE P. GIUDIZIO. Difensore - Frequentazione di un corso di formazione professionale - Legittimo impedimento – Sussistenza – Esclusione - Ragioni. Non dà luogo a legittimo impedimento a comparire il concomitante impegno del difensore dell’imputato legato non all’esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo, bensì di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria. Invero, il legittimo impedimento contemplato dall’articolo 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., è suscettibile di assumere valenza assoluta soltanto allorquando si tratti di contestuale impegno professionale che imponga la presenza del difensore e che assuma, nella necessità di composizione dei contrapposti interessi in gioco, un rilievo preponderante e proprio la necessità di operare un bilanciamento dei diversi valori in rilievo rende all’evidenza recessivo il diritto del legale, pur meritevole di considerazione, ad una crescita professionale, rispetto alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesa dell’imputato e della giurisdizione nonché di una ragionevole durata del processo. L’affermazione appare, sul punto specifico affrontato, inedita. SESTA SEZIONE CC 1 APRILE 2015, N. 25262/15 RICORRENTE P. GIUDIZIO. Richiesta di rinvio per legittimo impedimento – Decisione tardiva di diniego – Illegittimità – Esclusione. Non dà luogo ad illegittimità della decisione di diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimento la tardività della decisione stessa posto che il codice di rito non prevede alcuna sanzione processuale per siffatta situazione sebbene all’onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento facente capo al patrocinante dovrebbe corrispondere un correlativo onere del decidente di dare una tempestiva risposta all’istanza difensiva di rinvio in un quadro di collaborazione fra i diversi soggetti processuali volto a garantire il miglior funzionamento della macchina giudiziaria così da consentire l’eventuale pronta adozione da parte del Presidente del Tribunale, o della Sezione, delle disposizioni di carattere organizzativo ai sensi dell’articolo 465 cod. proc. pen. L’affermazione non ha precedenti. SESTA SEZIONE CC 1 APRILE 2015, N. 25262/15 RICORRENTE P. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Reato di falso giuramento – Reato di pericolo – Rilevanza nel giudizio dei fatti oggetto di giuramento – Necessità – Esclusione. Il reato di falso giuramento è un reato di pericolo presunto ai fini dell’integrazione del quale è dunque irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell’ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte. Nel senso, conforme, che ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento, non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità o la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata, Sesta Sezione, n. 1039/13, CED 254034. Parimenti, nel senso che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 371 cod. pen., è irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte, Sesta Sezione, n. 314/07, CED 238400. PRIMA SEZIONE CC 13 MARZO 2015, N. 25230/15 RICORRENTE CONFL. COMP. IN PROC. M. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffa contrattuale – Momento consumativo – Individuazione. La truffa contrattuale è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verificano l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Fattispecie, consistita in raggiro realizzato tramite l’uso di una carta ricaricabile, nella quale è stato ritenuto che il conseguimento del profitto da parte del soggetto agente si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile allo stesso intestata . La pronuncia ribadisce in generale l’orientamento già espresso dalla Corte tra le altre, Seconda Sezione, n. 1136/98, CED 209671 Seconda Sezione, n. 4467/97, CED 207831 .