RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CC 5 MARZO 2015, N. 24332/15 RICORRENTE P.M. IN PROC. A. ED ALTRI IMPUGNAZIONI Impugnazione del P.M. - Modalità di spedizione – Trasmissione mediante posta elettronica certificata – Ammissibilità – Esclusione - Ragioni. Le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al P.M., sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché é inammissibile l'atto di impugnazione proposto dallo stesso P.M. a mezzo di posta elettronica certificata, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, che stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre la cosiddetta p.e.c. garantisce unicamente la riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce. La pronuncia si allinea all’orientamento già espresso dalla Corte con riguardo all’utilizzo del fax tra le altre, Prima Sezione, n. 16776/06, CED 234250 Quarta Sezione, n. 47959/04, CED 230288 Seconda Sezione, n. 48234/03, CED 227082 e della posta elettronica ordinaria” per la quale si è già detto che questo strumento, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale ma solo l'inoltro di un file digitale in formato testo o immagine, che il gestore del servizio provvede successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, a garanzia dell'autenticità della effettiva riferibilità dell'atto all'impugnante Terza Sezione, n. 7337/14, CED 259630 . In motivazione si aggiunge anche che non si può invocare in senso contrario il disposto dell'articolo 48 del d. lgs. n. 82 del 2005 che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta infatti, tale norma fa salva comunque la specialità delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell'articolo 583 c.p.p., ed inoltre dispone equiparando i due sistemi come altrettanti mezzi di notificazione , in altri termini prevedendo un meccanismo di conoscenza legale dell'atto notificato ma non anche un sistema in grado di assicurare la sicura riferibilità del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilità. TERZA SEZIONE UP 12 MARZO 2015, N. 24574/15 RICORRENTE Z. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Violazione del principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio” – Presupposto di ammissibilità del motivo – Indicazione di censure rivolte alla motivazione. E’ inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’articolo 533 cod. proc. pen., limitandosi a dedurre la violazione del principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio”, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’articolo 606, comma primo, lett. e , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’articolo 606, comma primo, lett. c , nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza. In tema di rapporti tra vizio motivazionale e vizio di violazione di legge, va ricordato che, secondo la Corte, rientra nell’ambito della violazione di legge la sola ipotesi in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato tra le altre, Sesta Sezione, n. 6589/13, CED 254893 . QUINTA SEZIONE CC 1 APRILE 2015, N. 24024/15 RICORRENTE B. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta - Attività corrispondenti all’esercizio di facoltà legittime dell’imprenditore – Integrazione del reato – Presupposti. Il reato di bancarotta fraudolenta nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero nella determinazione dolosa del dissesto non consiste soltanto nella dismissione di beni in particolare, di rami d'azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, ma è integrata anche da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla salute dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio. Diversa deve però essere la valutazione delle iniziative imprenditoriali a seconda che le stesse concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare infatti, se nel primo caso la potenzialità offensiva per il ceto creditorio di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi che tengano conto del livello dell'indebitamento, della consistenza patrimoniale dell'impresa e della sua capacità, anche prospettica, di produrre reddito - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore - e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultimo, di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori nell'impresa in stato pre-fallimentare quella valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione precaria dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza. Fattispecie di cessione di ramo d’azienda riguardante impresa non in bonis . La pronuncia riprende, sviluppandoli, gli assunti espressi, tra le altre, da Quinta Sezione, n. 42272/14, CED 260393, Quinta Sezione, n. 40998/14, CED 262188, e Quinta Sezione, n. 10778/12, CED 252008 quest’ultima ha in particolare specificato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società. TERZA SEZIONE UP 18 FEBBRAIO 2015, N. 24690/15 RICORRENTE M. BELLEZZE NATURALI. Reato ex articolo 181 d.lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente – Momento consumativo – Individuazione. Il reato di cui all'articolo 181, comma primo, del d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo, fattispecie, quest’ultima, ravvisabile anche nel caso di sequestro penale dell’opera abusiva, che priva il proprietario della disponibilità del bene, determinando così la cessazione della permanenza del reato. La pronuncia si inserisce dell’indirizzo già affermato dalla Corte con le sentenze di Terza Sezione, n. 28934/13, CED 256897 e di Terza Sezione, n. 16393/10, CED 246758 QUINTA SEZIONE UP 03 FEBBRAIO 2015, N. 23982/15 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Reato di cui all’articolo 474 cod. pen. – Detenzione per la vendita – Nozione – Fattispecie. Nel reato di cui all’articolo 474 cod. pen. sussiste detenzione per la vendita ogni volta che, tenuto conto delle condizioni in cui si trova la cosa, dell'attività esplicata dall'agente o dell'atteggiamento da questi tenuto in relazione ad essa, risulti certa l'intenzione di quest'ultimo di inserirla nel circuito commerciale Fattispecie di detenzione in locali annessi alla sede di ditta avente ad oggetto commercio al dettaglio ambulante di numero elevato di prodotti contraffatti . In precedenza, nel senso che il reato di cui all'articolo 474 cod. pen. si configura allorquando la detenzione della merce avviene con modalità tali da rivelare concretamente la volontà dell'agente di porre in commercio la merce, Quinta Sezione, n. 1436/81, CED 152210 nel senso, inoltre, che non è richiesta la dimostrazione di concrete trattative per la vendita, Sesta Sezione, n. 2897/85, CED 172437.