RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 28 NOVEMBRE 2014, N. 2301/15 RICORRENTE F. ATTI PERSECUTORI. Remissione di querela avanti ad ufficiale di p.g. – Natura processuale – Idoneità all’estinzione del reato - Sussistenza. La remissione della querela processuale non è solo quella ricevuta direttamente dal giudice che procede ma altresì, in forza di quanto previsto dall’articolo 340 cod. pen., quella effettuata davanti ad un ufficiale di p.g., sicché la stessa è comunque idonea a comportare l’estinzione del reato di cui all’articolo 612 bis cod. pen. Non risultano precedenti sul punto. Va rammentato che, con riferimento al reato di atti persecutori, l’articolo 612 bis, comma quarto, cod. pen., introdotto in sede di conversione del d.l. n. 93 del 2013, prevede espressamente che la remissione della querela può essere soltanto processuale” non potendo dunque operare in tale specifico caso la remissione extraprocessuale. SESTA SEZIONE UP 25 NOVEMBRE 2014, N. 1401/15 RICORRENTE V. REATO. Cause di giustificazione – Esimente ex articolo 384 cod. pen. – Onere della prova. Incombe sull’imputato che intenda avvalersene l’onere della prova della ricorrenza dell’esimente di cui all’articolo 384 cod. pen. che deve consistere nella indicazione di elementi specifici tali da porre il giudice in condizione di rilevarne l’applicabilità. La pronuncia fa applicazione del principio secondo cui, consistendo la causa di giustificazione in un elemento negativo del fatto, non basta l'indicazione, da parte dell'imputato, di una situazione di fatto astrattamente riconducibile a detta causa, ma occorre che quella situazione risulti provata cfr., tra le altre, in generale, Prima Sezione, n. 9210/87, CED 176581 con riferimento alla legittima difesa, Prima Sezione, n. 16015/89, CED 182564 . Va però segnalato che, secondo Prima Sezione, n. 15493/89, CED 182491, all’imputato spetta l’onere di indicare ma non di fornire la prova della causa di giustificazione salvo che la stessa non dipenda esclusivamente da lui recentemente, poi, si è affermato che nell' ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto Seconda Sezione, n. 20171/13, CED 255916 . PRIMA SEZIONE UP 30 OTTOBRE 2014, N. 3333/15 RICORRENTE A. ED ALTRI DIFESA. Nomina di difensore d’ufficio - Mancata iscrizione nell'apposito elenco dei difensori di ufficio - Nullità - Esclusione - Ragioni. Non sussiste nullità della sentenza nel caso in cui il giudice, nel corso del giudizio, in assenza del difensore regolarmente citato e non comparso, designi in sostituzione dello stesso un legale, occasionalmente presente in aula, non iscritto nell’elenco del Consiglio dell’ordine forense posto che la disciplina dettata dall’articolo 97, comma quarto, cod. proc. pen., fa riferimento al difensore immediatamente reperibile senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d’ufficio e che, in ogni caso, l’ultima parte della norma suddetta non prevede alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza delle regole previste dal comma secondo per la nomina del difensore d’ufficio. La pronuncia riafferma l’orientamento già espresso dalla Corte con plurime decisioni tra le altre, Terza Sezione, n. 14742/04, CED 228528 Quinta Sezione, n. 35178/05, CED 232569 .