RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE UP 20 NOVEMBRE 2014, N. 53590/14 RICORRENTE G. RECIDIVA . Recidiva specifica – Reati della stessa indole – Presupposti – Fattispecie. E’ legittima, in relazione alla pronuncia di condanna per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la ritenuta sussistenza della recidiva specifica a fronte dell’unico precedente penale rappresentato da reato di furto in abitazione posto che la disposizione dell’articolo 101 cod. penumero definisce come reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge ma anche quelli che presentino caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi” che li hanno determinati, contemplando le norme incriminatrici dei due reati comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro. In precedenza, nel senso, conforme alla decisione qui segnalata, secondo cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi articolo 53 e ss. legge 24 novembre 1981, numero 689 , i reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono da considerare della stessa indole, Seconda Sezione, numero 10185/92, CED 192288. SESTA SEZIONE CC 5 NOVEMBRE 2014, N. 53429/14 RICORRENTE G. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Delitti di estorsione e violenza privata – Tratti distintivi. Il discrimen tra i delitti di tentata estorsione e di violenza privata si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto. La pronuncia è espressione di orientamento incontroverso in precedenza, infatti, nel senso che entrambe le fattispecie incriminatrici in questione estorsione e violenza privata tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma ricorre il delitto di estorsione allorché la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, Quinta Sezione, numero 32011/06, CED 235195 e Prima Sezione, numero 9958/97, CED 208938. PRIMA SEZIONE UP 29 OTTOBRE 2014, N. 849/15 RICORRENTE G. ARMI. Omessa custodia – Omissione di cautele adeguate ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Reato di pericolo concreto. Ai fini del reato di omessa custodia di armi ex articolo 20 bis l. numero 110 del 1975, è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi in concreto l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti indicati dalla norma. La pronuncia, ribadendo il principio già affermato da altre pronunce Quinta Sezione, numero 45964/07, CED 238497 , e aggiungendo che il rifermento alle particolari categorie di persone di cui alla norma richiede una valutazione in concreto, è giunta ad escludere la configurabilità del reato in una fattispecie nella quale la stessa sentenza di condanna impugnata aveva dato atto che l’abitazione dell’imputato non era abitata da alcuna altra persona e che la stessa non risultava frequentata da parte di persone facenti parte delle categorie indicate dalla legge censurando il ragionamento del giudice a quo che, invece, aveva valutato la colpa sulla base di un’ipotesi del tutto astratta, ovvero in relazione a possibili frequentatori occasionali o a possibili malintenzionati. SECONDA SEZIONE UP 10 OTTOBRE 2014, N. 2471/15 RICORRENTE S. RAPPORTI CON AUTORITA’ STRANIERE. Documentazione amministrativa trasmessa dall’autorità straniera – Utilizzabilità - Sussistenza. E’ legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di una specifica indagine penale, che in quanto tali non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali Fattispecie di acquisizione ex articolo 507 cod. proc. penumero di informazioni trasmesse da ambasciata di stato estero in Italia a seguito della richiesta in via diretta da parte del Tribunale . La decisione ribadisce un principio costantemente affermato dalla Corte tra le altre, Sesta Sezione, numero 30068/12, CED 253273 Seconda Sezione, numero 32623/10, CED 248030 Terza Sezione, numero 24653/09, CED 244087 . In motivazione la pronuncia ha specificato anche che nessuna violazione dell’articolo 727 cod. proc. penumero , con conseguente inutilizzabilità delle informazioni ex articolo 729 cod. proc. penumero , puo’ ritenersi sussistente per il mancato inoltro della richiesta al Ministero e, successivamente, per via diplomatica, posto che dette norme si applicano, appunto, nel solo ambito degli atti acquisiti tramite rogatoria. PRIMA SEZIONE UP 25 FEBBRAIO 2014, N. 844/15 RICORRENTE L. IMPUGNAZIONI. Appello – Imputato restituito nel termine - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Limiti di cui all’articolo 603, comma quarto, cod. proc. penumero – Applicabilità - Esclusione. Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione medesima previste dall'articolo 603 cod. proc. penumero Il principio è già stato affermato da Terza Sezione, numero 39898/14, CED 260416 Quinta Sezione, numero 19891/14, CED 259840 Prima Sezione, numero 27160/13, CED 256703 si è in particolare considerato illogico il mancato raccordo fra l'articolo 175 cod. proc. penumero e l'articolo 603, comma 4, c.p.p., dovendosi ritenere pertanto, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, che all'imputato rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa a conclusione di un giudizio di primo grado, al quale peraltro egli neppure ha partecipato per i medesimi motivi per i quali ha ottenuto la restituzione nel termine per impugnare, deve essere concessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ogni qualvolta egli ne faccia richiesta, sì che non possono appunto valere nei suoi confronti le restrizioni previste dal citato articolo 603, comma 4, c.p.p., per la concessione della rinnovazione dell'istruttoria anzidetta.